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Sull’obbligo di indicazione dei costi di sicurezza aziendale per le gare bandite prime del nuovo codice dei contratti pubblici “…L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con conseguente sentenza 27 luglio 2016, n. 19 ha deciso, anche tenendo conto della giurisprudenza europea, che per le gare bandite prima del nuovo Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), laddove l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara e non sia contestato che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante nel doveroso – in tal caso – esercizio del potere di soccorso istruttorio..”

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