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Le disposizioni di cui all’art. 36 del D.lgs n. 50/2016 si applicano alle stazioni appaltanti, ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice.

Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121 (Gas ed energia termica, Elettricità, Acqua, Servizi di trasporto, Porti e aeroporti, Servizi postali, Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi) applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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