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Prima che il contratto sia formalizzato, la conseguenza dell’inadempimento dell’aggiudicatario consistente nella mancata stipulazione del contratto è individuata nell’escussione della cauzione provvisoria la cui funzione è quella di dissuadere gli operatori economici dal partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici senza avere la certezza di potersi fare carico delle prestazioni che ne derivano; e di risarcire, o meglio indennizzare, la stazione appaltante qualora l’impresa non dia seguito all’aggiudicazione, così rendendo vano il procedimento o ritardandone gli esiti. Solo che, diversamente dal D.Lgs n. 163/2006, nell’attuale codice all’art. 93 comma 6 leggiamo che l’incameramento della cauzione provvisoria in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto dell’affidatario è possibile se la sua condotta è connotata da dolo o colpa grave.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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