Questo articolo è valutato
( votes)Nelle more che venga istituito presso l’ANAC l’albo componenti delle commissioni giudicatrice, la commissione ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 continua ad essere nominata dall’organo della Stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
Gli esperti esterni alla commissione giudicatrice non possono sostituirsi alla commissione nelle attività valutative che soltanto essa può svolgere, rimane tuttavia aperta la possibilità per la stazione appaltante di affiancare la commissione con uno o più esperti esterni con funzioni di consulenza e di assistenza professionale nel circoscritto settore in cui l’organo collegiale viene eventualmente a necessitare di supporto.