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( votes)DELIBERA N. 781 del 20 luglio 2016
PREC 49/16/L
“Dal carattere inderogabile dell’art. 26-ter del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, <in tema di anticipazione del prezzo> discende il potere di eterointegrazione della norma stessa, che trova dunque applicazione anche nel caso in cui la lex specialis di gara sia silente o preveda clausole difformi, che devono ritenersi sostituite di diritto (art. 1339 c.c.)”
“…. l’anticipazione di cui all’articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, è elevata al 20 per cento dell’importo contrattuale» (comma così modificato dall’art. 7, comma 1, d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21).
Come chiarito al riguardo dall’Autorità (parere sulla normativa AG 18/2015/AP cit.) «(…) Data la ratio della norma [art. 26-ter d.l. 69/2013], appare evidente come l’efficacia della stessa sotto il profilo dell’idoneità a contribuire al rilancio dell’economia sia direttamente proporzionale alla sua effettiva applicazione e come, dunque, difficilmente il legislatore abbia potuto lasciare alle amministrazioni la facoltà di scegliere se applicarla o meno. La lettera della norma (…) sembra lasciare intendere che il legislatore abbia preventivamente valutato come prevalente, rispetto alle finalità di contenimento della spesa pubblica, l’interesse delle imprese ad ottenere le somme necessarie per avviare i cantieri, imponendo temporaneamente alle stazioni appaltanti di concedere le anticipazioni sul prezzo dell’appalto. (…) Dal carattere inderogabile dell’art. 26-ter del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, discende il potere di eterointegrazione della norma stessa, che trova dunque applicazione anche nel caso in cui la lex specialis di gara sia silente o preveda clausole difformi, che devono ritenersi sostituite di diritto (art. 1339 c.c.)….”