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“Il segretario verbalizzante, in quanto tale, è privo di diritto di voto e non va computato nel novero dei membri della commissione giudicatrice”

“Per quanto riguarda la composizione della commissione di gara, non sussiste la violazione del principio generale che impone un numero dispari di membri. Essa, infatti, è stata costituita con tre membri effettivi, titolari del potere di voto, e da un segretario verbalizzante, il quale non fa parte del collegio, non potere di voto e svolge mere attività di supporto burocratico ai compiti valutativi e decisionali appartenenti esclusivamente alla Commissione. Come ha chiarito da tempo la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5502; Sez. II, 12 luglio 1995, n. 1772; Sez. II, 27 settembre 1989, n. 894; Sez. V, 7 luglio 1987, n. 463; Sez. II, 18 febbraio 1981, n. 1307), il segretario verbalizzante, in quanto tale, è privo di diritto di voto e non va computato nel novero dei membri della commissione giudicatrice, che costituisce un collegio perfetto con riferimento esclusivamente ai suoi membri effettivi.”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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