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( votes)Il Codice dell’Amministrazione Digitale, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’art. 65 c. 1 stabilisce “Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; …..” e in considerazione della previsione dell’art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni) c.1 del d.lgs. 50/2016 che stabilisce “1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82″ sembrerebbe un passaggio lineare, considerare possibile l’ipotesi di non allegare anche il documento di identità, visto il particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza” (sentenza n. 4676/2013 Consiglio di Stato sez. VI), anche in assenza di allegazione del documento d’identità.