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( votes)La giurisprudenza nel tempo ha chiarito in tema di oggetto sociale, e, attività effettivamente esercitata, che non possono essere considerati come concetti coincidenti, atteso che un’attività può ben essere prevista nell’oggetto sociale – risultante dall’iscrizione sotto la voce “dati identificativi dell’impresa” – senza essere attivata poi in concreto (Cons. di Stato, sez. V, 19 febbraio 2003, n. 925). È ovvio, quindi, come nessun rilievo possa attribuirsi all’oggetto sociale dell’impresa, il quale abilita quest’ultima a svolgere una determinata attività, ma nulla dice in ordine all’effettivo svolgimento della stessa (Cons. di Stato, sez. VI, sent. 20 aprile 2009, n. 2380). Ciò comporta, tra l’altro, che la stazione appaltante ha facoltà di valutare il contenuto dell’iscrizione prodotta dal concorrente, evidenziando anche elementi informativi che possono portarla a ritenere che questi sia carente dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, e quindi a escluderlo da essa (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, sent. del 27.11.2006, n. 6907); in generale si può ritenere che, qualora un bando di gara richieda il requisito dell’iscrizione nel Registro delle imprese per “attività”, ciò debba intendersi quale attività specifica concretamente svolta dai concorrenti, tesa a garantire che i soggetti partecipanti abbiano acquisito un’esperienza nel settore interessato ( parere di precontenzioso Anac n. 195/2012);