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Con l’abrogazione del d.lgs. 163/2006 da parte del neonato “Codice” non si pongono soltanto problematiche di transizione della disciplina e di differente applicazione di istituti cardine, si pongono altresì problematiche pratiche di rendicontazione e comunicazione informativa dei dati che certamente saranno risolte dall’Autorità alla luce della linee guida che nel medio periodo è lecito attendersi. Ci si riferisce a quella che nella vecchia disciplina era la c.d. trasmissione dati ex art. 7 co. 8, cioè la comunicazione all’Autorità della fase di aggiudicazione e delle successive fasi del contratto fino alla sua naturale scadenza e/o alle eventuali fasi accessorie che – dalla sospensione alla variante – investono sovente la vita di un dato contratto di appalto. Nell’ambito del vecchio regime, affianco alla previsione di input collocata nel richiamato art. 7 co. 8 dell’ormai abrogato d.lgs. 163/2006, “fiorirono” nel tempo, tutta una serie di provvedimenti con paternità Avcp o Anac (Comunicati e Determine) che definirono e modificarono nel tempo, gli adempimenti di trasmissione, arricchendoli via via di ulteriori precisazioni e oneri. Insomma una soft law sostanziale che già operava da tempo nell’ambito che ci occupa! Allo stato attuale (dal 20/04/2016 data di operatività della nuova disciplina) si riscontra una differente impostazione codicistica circa gli adempimenti predetti che sono stati implementati e differenziati rispetto al passato. Anzitutto sono distribuiti e letteralmente disseminati all’interno di differenti articoli (art. 29; 52; 99; 106 co. 8 e 14; 107 co. 4; 139; 213), dalla parte dei principi comuni in materia di trasparenza, al titolo dedicato in generale ai contratti di appalto per settori ordinari, all’esecuzione, ai settori speciali nella sezione di selezione dei partecipanti, alle disposizioni finali e transitorie dedicate alla governance; insomma tutt’altro che agevole creare un filo logico organico tra le disposizioni normative. Essendo tra l’altro stati introdotti nuovi adempimenti e nuovi soggetti presso cui adempiere l’onere informativo in questione; si pensi a mero titolo esemplificativo alla relazione unica e alla Cabina di Regia. Tra l’altro molti dei richiami devono essere coordinati con le disposizioni in tema di trasparenza ancora vigenti (per gran parte interiorizzate dal Codice) e che richiedono blocchi di informazioni che talvolta si reiterano nella sostanza, differenziandosi soltanto per la finalità per i quali gli stessi vengono richiesti alle stazioni appaltanti (problema certamente già noto e che effettivamente si tende a risolvere costantemente mediante “agganci” tecnici tra le differenti piattaforme c/o le quali i dati vengono di volta in volta inseriti, si veda ad esempio trasmissione dati Anac e BdAp per citarne una). L’art. 29 ad esempio detta previsioni trasversali tanto in tema di pura trasparenza informativa, con previsione della interconnessione tra le piattaforme regionali e la piattaforma centrale dell’ANAC, tanto in tema di informazione orienta a risvolti processuali (vedi comma 1). Ancora, l’art. 52 prevede al comma 3 un richiamo alla relazione unica, che la stazione appaltante predispone ai sensi dell’art. 99 in determinate circostanze tra cui ad esempio le ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto. Si pensi inoltre alla comunicazione che l’Amministrazione fa all’ANAC relativamente alle modificazioni del contratto ai sensi dell’art. 106 co. 8, con conseguente sanzione pro die (da 50 a 200 euro) in caso di mancata o tardiva comunicazione. Tra l’altro nello stesso articolo 106, al comma 14 (discutibile a parere dello scrivente la scelta sistematica di inserimento dell’obbligo nel presente articolo), si riscontra la presenza delle varianti limitatamente alle ipotesi in cui debbano essere comunicate all’ANAC. Con la constatazione che il comma in descrizione non esclude (anzi ne è continuazione concettuale), i pregressi comunicati dell’Autorità sulla trasmissione delle varianti (si veda Comunicato del Presidente del 17 febbraio 2016 e richiami in esso contenuti). Ancora, l’istituto della sospensione che ai sensi dell’art. 107 co. 4 va trasmesso entro una non definita tempistica imponendosi però la comunicazione, pena sanzione pecuniaria da omessa o tardiva informazione. Da ultimo l’art. 213 commi 8, 9 e 13 che in realtà fungerebbe tanto da disposizione di chiusura, tanto da disposizione preliminare, determinando le modalità di interconnessione informativa tra i diversi terminali delle comunicazioni, nonché fonte del c.d. potere sanzionatorio dell’Autorità a seguito di carente o tardiva informazione imputabile al Rup, con nuova modulazione delle sanzioni: da € 250,00 a 25.000,00 nei casi di inottemperanza all’obbligo di comunicazione e da € 500,00 a 50.000,00 nei casi di infedele trasmissione informativa. Ciò detto, stante l’attuale magmatica situazione, attendiamo ulteriori indicazioni dall’Anac per una più organica informazione operativa sulle modalità e le tempistiche di inoltro dei dati.

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Avv. Giuseppe Croce
Avvocato specializzato in materia di diritto civile e amministrativo, esperto in materia di appalti pubblici
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