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DELIBERA N. 197  DEL 17 febbraio 2016

Parere di Precontenzioso

Omissione dell’indicazione del ribasso percentuale nell’offerta economica quale semplice errore materiale

“… nell’ipotesi in cui la stazione appaltante abbia predisposto moduli per l’attestazione dei requisiti di partecipazione, eventuali omissioni o errori non potrebbero riverberarsi a danno dei concorrenti che hanno fatto affidamento sulla  correttezza ed esaustività del modello predisposto dall’amministrazione (Cons. St., sez. V, sentenza 22 maggio 2012, n. 2973) e quindi, in tali ipotesi, all’esito di una attenta analisi del caso concreto, si può valutare l’ammissibilità di una eventuale regolarizzazione”;

CONSIDERATO che, secondo parte della giurisprudenza la mancata indicazione del ribasso offerto non determina l’esclusione dalla gara, “in quanto sia ricavabile dal prezzo complessivo regolarmente espresso” (vd. TAR Sicilia – Catania, sez.III, 14 aprile 2005 n.662);

RILEVATO che, la stazione appaltante ha riferito che la Commissione giudicatrice, nella gara in oggetto, ha potuto agevolmente calcolare il ribasso offerto dai concorrenti attraverso una semplice conversione aritmetica dei dati acquisiti e, senza inoltrare alcuna richiesta di integrazione documentale ai partecipanti, ha poi proceduto alla regolarizzazione delle offerte economiche presentate e all’attribuzione del punteggio da assegnare a ciascuno;

Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l’operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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