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L’aleatorietà economica del contratto di concessione non determina vizio della procedura

“… Parte ricorrente insiste invero nella tesi dell’antieconomicità del servizio oggetto di gara, ma questo non si risolve in un vizio invalidante ab initio la procedura selettiva ( cioè l’attivazione della stessa ) potendo la valutazione di non remuneratività ipotizzata dall’appellante essere collegata al rischio finanziario ( c.d. rischio d’impresa ) che caratterizza il contratto di concessione ( a differenza del contratto di appalto )…. il carattere aleatorio della concessione può condurre anche ad una gestione antieconomica , ma trattasi di rischio operativo rimesso alla valutazione di ogni singolo soggetto economico al momento che prende contezza delle regole fissate dal bando senza che ciò possa negativamente riflettersi sulla logicità dei parametri fissati dall’Amministrazione in ordine al valore della concessione che la stazione appaltante intende affidare e agli altri elementi di carattere economico e logistico che caratterizzano l’affidamento in parola. … Va da sé che la infondatezza delle ragioni di appello, inidonee ad evidenziare una condotta contra legem dell’amministrazione qui intimata fa escludere secondo lo schema aquiliano ex art.2043 codice civile la sussistenza degli estremi di una responsabilità suscettibile di ristoro patrimoniale , per cui va respinta la pretesa risarcitoria per perdita di chance pure invocata nella parte finale del gravame qui proposto.”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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