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Gara con clausola di adesione quale forma di aggregazione e similitudini con le centrali di committenza

“La gara con clausola di adesione è una forma di contrattazione ad aggregazione successiva, che presenta elementi di similitudine con la centrale di committenza (v. art. 3 comma 34 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163). In particolare, attraverso la clausola di adesione viene realizzato un accordo quadro tra più soggetti (azienda capofila, altre aziende ospedaliere o sanitarie interessate, aggiudicatario), avente ad oggetto un’opzione di incremento delle prestazioni in un determinato intervallo temporale, a prezzi unitari invariati. Poiché l’incremento delle prestazioni si colloca a valle dell’aggiudicazione, ed è eventuale, ossia esterno alla gara, devono essere fissate alcune limitazioni per tutelare i principi generali del diritto comunitario (trasparenza, non discriminazione, proporzionalità) e quelli del diritto interno (prestazioni definite o definibili, termine finale dell’opzione). In particolare, riprendendo valutazioni già formulate in passato da questo TAR (v. ordinanza cautelare n. 1047 del 9 giugno 2015), si possono ritenere ragionevoli le seguenti limitazioni: (a) la clausola di adesione deve essere indicata fin dall’inizio negli atti di gara, in modo che tutti gli operatori economici dispongano delle medesime informazioni in tempo utile per la partecipazione; (b) è necessario che le amministrazioni aderenti siano individuate o individuabili; (c) deve essere stabilito (o risultare implicito) un tetto ragionevole al valore complessivo delle prestazioni; (d) deve essere definito l’intervallo temporale entro cui l’adesione può essere esercitata; (e) deve essere previsto il termine finale dei contratti in adesione (qualora manchi questa indicazione, non può comunque essere superato il termine del contratto originario, eventualmente prorogato); (f) per non disincentivare la partecipazione alla gara degli operatori economici meno organizzati, all’aggiudicatario deve essere riconosciuta la facoltà di non accettare le istanze di adesione. Alle limitazioni sopra elencate, che riguardano il contenuto della clausola di adesione, si aggiunge la necessità che vi sia un interesse pubblico attuale. In altri termini, occorre dimostrare che è preferibile aderire a un contratto già stipulato piuttosto che avviare una nuova gara prorogando nel frattempo il rapporto con il gestore uscente. Pertanto, l’adesione è giustificabile (a) se comporta un risparmio rispetto alla proroga della gestione precedente, e (b) se non è peggiorativa rispetto alle condizioni che verosimilmente si potrebbero ottenere sul mercato, desumibili da gare recenti con lo stesso oggetto nel medesimo settore.”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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