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( votes)PARERE N. 208 del 02 DICEMBRE 2015
PREC 123/15/L
Sull’obbligo di presentare l’offerta economica con firma digitale e marcatura temporale previsto a pena di esclusione dalla lex specialis. La mancata allegazione della marcatura temporale è causa di esclusione
“… il provvedimento di esclusione è stato adottato in quanto “l’offerta economica presentata non riporta la marcatura temporale così come richiesto dalla lettera di invito al punto 17” e che tale marcatura era richiesta nella lex specialis a pena di esclusione in virtù di quanto sancito dall’articolo 77, comma 6, lettera a) del d.lgs. n. 163/2006 che prescrive come “i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione debbano essere conformi ai requisiti dell’allegato XII del medesimo decreto”; in particolare, tra le caratteristiche indicate in tale allegato rileva, secondo le valutazioni del Comune, l’esigenza di garantire che l’ora e la data esatte della ricezione delle offerte possano essere stabilite con precisione;
CONSIDERATO inoltre che, come rileva anche la stazione appaltante, la marcatura temporale consente altresì di attestare che il documento aveva quella specifica forma in quel preciso momento temporale, conferendo così ad esso un grado di sicurezza che garantisce degli standard adeguati alla procedura in corso;
il provvedimento di esclusione adottato sia legittimo, in quanto, da un lato, non costituisce violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e, dall’altro, la mancata allegazione della prescritta marcatura temporale non possa costituire oggetto di soccorso istruttorio, secondo il costante orientamento espresso al riguardo sia dalla giurisprudenza amministrativa che da questa Autorità, in particolare nella determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, in cui, nel definire i limiti dell’esercizio dell’istituto del soccorso istruttorio – così come riformulato a seguito dell’introduzione dell’articolo 38, comma 2 bis e dell’articolo 46, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006 – si lasciano in ogni caso inalterate quelle cause di esclusione strettamente connesse al contenuto dell’offerta ovvero alla segretezza della stessa, in presenza delle quali, in ossequio al principio di parità di trattamento e di perentorietà del termine di presentazione dell’offerta, non si ritiene possa essere ammessa alcuna integrazione e/o regolarizzazione.”