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( votes)La White List è un elenco istituito presso le prefetture, al quale devono registrarsi le imprese che lavorano nei settori considerati a più ad alto rischio di infiltrazione mafiosa. L’iscrizione nell’elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. La Prefettura che riceve l’istanza di iscrizione, è tenuta a verificare: che non sussistano le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Codice delle leggi antimafia (D. Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159); l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo Codice. All’esito delle suddette verifiche, la Prefettura provvederà all’iscrizione nell’elenco o, in mancanza delle condizioni, al diniego dell’iscrizione. L’ iscrizione nell’ elenco ha validità per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stato adottato il provvedimento che la dispone (art. 2, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013). La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco. La L. 190/2012 art. 1 c. 53. definisce come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. Alle imprese iscritte non sarà richiesta, per la partecipazione alle varie gare d’appalto, alcuna ulteriore prova dell’assenza di infiltrazioni mafiose per tutto il periodo di validità dell’iscrizione stessa. Pertanto le stazioni appaltanti non dovranno più richiedere la certificazione antimafia per quelle imprese operanti nei settori suddetti, iscritte nella White List.
La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) è attiva dal 7 gennaio 2016; è stata istituita dal Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011), mentre le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento sono state disciplinate dal regolamento adottato con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014 n. 193, ed ha il compito, nel rispetto delle garanzie a tutela del trattamento dei dati sensibili, di semplificare e accelerare il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia. Le stazioni appaltanti pubbliche, enti pubblici, società controllate pubbliche, concessionari di opere pubbliche, prima di approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, dovranno acquisire la documentazione antimafia sulla piattaforma. Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all’articolo 67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente, la comunicazione antimafia liberatoria.