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( votes)PARERE N. 179 del 21 ottobre 2015
PREC 150/15/L
Sui servizi tecnici valutabili ai fini della partecipazione alla gara
“… l’art. 263, secondo comma, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, deve essere interpretato nel senso che i servizi di cui al precedente art. 252 sono valutabili come titoli professionali qualificanti per la partecipazione a gare pubbliche anche se l’opera progettata non è stata eseguita, nel caso che la progettazione sia stata commissionata da un’amministrazione pubblica; i servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l’opera progettata è stata in concreto realizzata.”