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PARERE N. 182 del 28 Ottobre 2015

PREC. 48/15/L

E’ legittima l’esclusione adottata dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che decida di non regolarizzare, con integrazione della firma digitale del fideiussore, la polizza presentata come cauzione provvisoria

“…considerato che ai sensi dell’art. 65 comma 1 lett. a) d.lgs. 82/2005 e s.m.i. “le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici per via telematica ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato”; rilevato che la stazione appaltante ha indetto una gara con modalità telematica e ha previsto nel disciplinare che la cauzione provvisoria dovesse essere prodotta in formato digitale dal soggetto emittente in ossequio alla normativa di cui al predetto d.lgs. n. 82/2005; la carenza di tale requisito, richiesto a pena di nullità e sottoposto alla disciplina di cui all’art. 38 comma 2 bis d.lgs. 163/2006, rientra tra le irregolarità essenziali per le quali, come affermato nella Determinazione Anac n.1 del 2015, il nuovo comma 1-ter dell’art. 46 del Codice ammette la sanatoria.”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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