Questo articolo è valutato
( votes)Lo scopo primario della cauzione provvisoria è quello di garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa. In caso si appurasse in fase di verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla procedura, che alcune di esse siano mendaci, l’art. 48 del d.lgs. 163/2006 comma 1, ultimo capoverso, prevede, tra le altre sanzioni, che si possa escutere la cauzione provvisoria.
L’incameramento della cauzione come più volte rilevato dal Consiglio di Stato (Sez. V 10/9/2012 n. 4778; di recente, 9/6/2015 n. 2829) si configura come misura sanzionatoria costituente conseguenza automatica del provvedimento di esclusione. Quando invece la procedura di gara riguarda un settore rientrante nell’allegato IIB, di cui in epigrafe, bisogna considerare se la stazione appaltante abbia previsto o meno questa facoltà nella lex specialis di gara, non rientrando nelle norme direttamente applicabili a queste fattispecie. Infine, quindi, bisogna considerare se la stazione appaltante si è autovincolata nella lex specialis, e di conseguenza può procedere con l’escussione, diversamente la cauzione provvisoria resta solo una garanzia della serietà dell’offerta.