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Il quinto d’obbligo di cui all’artico art. 11 del R.D. 2440/1923 che prevede “Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto”, è quindi obbligatorio per l’appaltatore. Non è necessario che si verifichi una determinata situazione in conseguenza della quale la stazione appaltante possa ricorrere al quinto d’obbligo, ma sarebbe corretto che già nella determinazione dell’importo a base di gara indicasse la suddetta eventualità. In ogni caso l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, sia nel caso che la stazione appaltante lo abbia previsto, sia nel caso in cui non l’abbia fatto.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.