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( votes)Parere n. 91 del 27 maggio 2015
PREC 184/14/S
E’ illegittima la clausola del bando di gara che introduce, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, le certificazioni del sistema di gestione per la sicurezza e di qualità ambientale
“La questione giuridica prospettata attiene alla legittimità o meno della previsione, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, del possesso delle certificazioni di qualità specificamente menzionate e che essa può essere decisa ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006; …l’Autorità nel recente parere n. 33 del 1 aprile 2015, alla cui motivazione si rinvia, si è pronunciata su una questione analoga, sostenendo l’illegittimità della clausola del bando di gara che introduce tra gli elementi di valutazione dell’offerta, le certificazioni del sistema di gestione per la sicurezza e di qualità ambientale, che hanno natura soggettiva, in quanto integra una violazione del divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta;”