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Parere n. 100 del 10 giugno 2015

PREC 203/14/S

La mancata sottoscrizione in ogni pagina  del disciplinare di gara non è idonea a integrare una legittima causa di  esclusione dalla procedura di gara e la relativa previsione del bando di gara  deve ritenersi nulla

“…la questione sottoposta all’attenzione dell’ANAC riguarda il tema, ampiamente esaminato dall’Autorità,  concernente il principio di tassatività delle cause di esclusione e i presupposti per l’esercizio del soccorso istruttorio da parte delle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.lgs. 163/2006; … la mancata sottoscrizione in ogni pagina dei documenti indicati non è idonea a integrare una legittima causa di esclusione dalla procedura di gara e la relativa previsione del bando di  gara deve ritenersi nulla, la stazione appaltante dovendo piuttosto procedere ad invitare il concorrente, ai sensi dell’art. 46, d.lgs. 163/2006, a completare i documenti presentati secondo le indicazioni della lex specialis di gara (per casi analoghi si vedano: pareri di  precontenzioso nn. 154 del 25.09.2013, 203 del 5.12.2012, 183 del 7.11.2012; si  vedano, altresì, in tema di soccorso istruttorio ex art. 46, d.lgs. 163/2006 la Determinazione n. 4/2012 e la Determinazione n. 1/2015);”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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