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L’art. 143 del D.Lgs 163/2006 definisce cosa sia una concessione di lavori, generalmente volta a realizzare un bene di pubblica utilità; il comma 3 recita “La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati”. Pertanto i servizi che saranno svolti sono necessari al concessionario affinchè possa remunerare l’investimento effettuato per la realizzazione dell’opera, e, raggiunga l’equilibrio economico. Nella concessione di lavori, quindi, la gestione del servizio è strumentale alla costruzione dell’opera, in quanto diretta a consentire il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione. Nelle concessioni di  servizi pubblici l’espletamento dei lavori è strumentale, sotto i profili della manutenzione, del restauro e dell’implementazione, alla gestione di un servizio il cui funzionamento è già assicurato da un’opera esistente, la finalità è di rendere possibile o creare le condizioni per l’esercizio, o il miglior esercizio, del servizio pubblico. 

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.