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La scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto — tra quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso — costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, «che non è censurabile se non per evidente irrazionalità o per travisamento dei presupposti di fatto»,senza pertanto che sussista «per la stazione appaltante alcun obbligo di esternare, in una specifica e puntuale motivazione, le ragioni della scelta operata». (Cons. Stato, Sez. III, 8 luglio 2014, n. 3484). La natura dell’appalto più o meno complessa determinerà la necessità di dover valutare sia aspetti tecnici che economici o soltanto l’aspetto economico.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.