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( votes)Parere n. 23 del 12/3/2015
PREC 282/14/S
La verifica dei documenti contenuti nella busta dell’offerta tecnica consiste in un semplice controllo preliminare degli atti inviati, che non può eccedere la funzione di ufficializzare l’acquisizione della documentazione di cui si compone l’offerta tecnica
“La giurisprudenza ha precisato che la verifica dei documenti contenuti nella busta consiste in un semplice controllo preliminare degli atti inviati, che non può eccedere la funzione, che ad essa riconosce la giurisprudenza, di ufficializzare la acquisizione della documentazione di cui si compone l’offerta tecnica. L’operazione non deve andare al di là del mero riscontro degli atti prodotti dall’impresa concorrente,restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prenderne visione del contenuto. La garanzia di trasparenza richiesta in questa fase si considera assicurata quando la commissione, aperta la busta del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta. (Cons. St., Ad. Plenaria, 28 luglio 2011, n. 13). Nel caso di specie, la Commissione, in seduta pubblica, non si limitava al mero riscontro degli atti prodotti, dando lettura del solo titolo degli atti, ma dava altresì lettura delle singole offerte per la voce «sponsorizzazione», espresse, come richiesto nel bando, «con un preciso valore economico», alla quale il bando attribuiva, nell’ambito dell’offerta tecnica, un massimo di 6 punti”.