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Parere n. 29 del 12/3/2015

PREC 154/14/S

In ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria

“…il requisito di capacità economica e  finanziaria previsto dalla lex specialis di gara e relativo al fatturato specifico costituisce presupposto di natura  sostanziale per la partecipazione alla procedura con l’effetto che la mancata  comprova dello stesso si traduce necessariamente nell’esclusione dalla  procedura, ferma restando la facoltà prevista in capo al concorrente dall’art.  41, comma 3, d.lgs. 163/2006 di presentare qualsiasi altro documento, anche di  natura contabile, che possa essere ritenuto idoneo dalla stazione appaltante al  fine di comprovare il requisito richiesto.”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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