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Nell’appalto integrato non sussiste l’obbligo dichiarativo ex articolo 38 del Codice in capo al giovane progettista

“…la responsabilizzazione del giovane progettista è funzionale all’incremento delle sue competenze pratico-applicative e curriculari: non risulta sufficiente il ruolo che egli ricopre all’interno del R.T.P. per far insorgere l’obbligo di cui all’art. 38 d.lgs. n.163 del 2006. Come è concordemente riconosciuto, la ragione per cui è posto l’obbligo dichiarativo ex. art. 38 risiede nella necessità di verificare la complessiva affidabilità dell’operatore economico con cui la stazione appaltante stipulerà il contratto oggetto della procedura ad evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2007 n. 523; id. sez. V, 15 gennaio 2008 n. 36): la disposizione si rivolge, dunque, ad esclusivo interesse della stazione appaltante ed, in ultima analisi, dell’interesse pubblico. Da quanto sopra esposto, è agevole notare il differente piano di su cui si collocano le due disposizioni contenute, da un lato, nell’art. 253 co. 5 d.p.r. n. 207 del 2010 e, dall’altro lato, nell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006: la prima, è rivolta all’incremento delle competenze professionali dei giovani abilitati alla professione, la seconda, invece, è destinata a tutelare l’interesse al buon andamento dell’amministrazione e della collettività. Di conseguenza, la posizione del progettista junior nei confronti della stazione appaltante non muta con l’assunzione di maggiori responsabilità professionali”.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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