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( votes)La fase successiva alla verifica dei requisiti generali e speciali integra la c.d. “quarta fase” della procedura di affidamento dei contratti pubblici, non consistendo solo in un atto meramente confermativo dell’aggiudicazione
“Come emerge dalla sua motivazione, il provvedimento in questione è stato emanato dopo l’aggiudicazione definitiva (determinazione n. 425 del 29 agosto 2013) e dopo la successiva verifica ex art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163/2006 «dei requisiti di capacità tecnica ed economica, attestati con autocertificazione in sede di partecipazione alla gara», nonché di quelli di ordine generale; quest’ultima effettuata mediante l’acquisizione della documentazione analiticamente evidenziata nel provvedimento impugnato. Quindi, l’amministrazione dà espressamente atto che la verifica si è poi conclusa «positivamente». Ne consegue, sotto questo decisivo profilo, che la determinazione impugnata…non consiste in un atto meramente confermativo dell’aggiudicazione, ma si sostanzia in un’autonoma manifestazione del potere di controllo dei requisiti di partecipazione alla gara nei confronti dell’impresa aggiudicataria, spettante alla stazione appaltante sia in base alla normativa primaria (il citato art. 11, comma 8, d.lgs. n. 163/2006), che, come sottolineato dall’appellante, in virtù della lex specialis …. Si tratta più precisamente di una nuova determinazione amministrativa emessa nell’ambito della c.d. “quarta fase” della procedura di affidamento di contratti pubblici (come definita dalla VI Sezione di questo Consiglio di Stato nella sentenza 14 luglio 2014, n. 3663, al § 2 della parte in “diritto”), ulteriore rispetto alle tre individuate dall’Adunanza plenaria nella sentenza 25 febbraio 2014, n. 9, vale a dire quella successiva all’aggiudicazione dell’appalto e deputata al controllo sul possesso dei requisiti da parte del contraente scelto all’esito della gara (negli stessi termini la stessa VI Sezione nella recente sentenza 19 marzo 2015, n. 1419). Conseguentemente, lo stesso provvedimento è idoneo a trasferire l’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato a quello sopravvenuto (sulla distinzione tra atto meramente confermativo e conferma propria, ex multis: Sez. IV, 12 febbraio 2015, n. 758; Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6014)”.