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Presto o tardi i principi espressi dalla Giurisprudenza in tema di verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti in gara, da parte dell’Amministrazione in fase di art. 48 del d.lgs. 163/2006, si sarebbero incrociati con la pratica del sistema operativo avcpass, caratterizzato come di consueto per piattaforme telematiche che devono essere calibrate,  testate e migliorate nel tempo, da blocchi ed errori di sistema.

Gli operatori del settore, ben hanno potuto verificare nel tempo e tutt’ora riscontrano, errori tecnico – pratici che talvolta bloccano l’iter di verifica telematico, modificando in concreto l’applicazione completa dell’art. 6-bis) del Codice degli appalti, dovendosi fare i conti con la tentazione di uscire dal sistema stesso completando le verifiche secondo le vecchie modalità operative fatte di richieste e istanze dirette agli Enti certificanti.

Il Consiglio di Stato con la sentenza 1619 del 27 marzo 2015 ha ribadito che la verifica a campione di cui all’art. 48 del Codice non concerne soltanto i requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico – organizzativa delle imprese partecipanti, ma anche le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta e quindi riguarda tutti i requisiti oggetto di dichiarazioni successivamente verificabili, non esclusi quelli di ordine generale di cui al precedente art. 38, essendo finalizzata a garantire l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, anche con specifico riferimento ai principi di speditezza ed economicità.

Attività di verifica che evidentemente si è evoluta nel tempo ed oggi, è favorita dalla meccanica del sistema avcpass, dovendo salvaguardare il rispetto dei principi generali di speditezza ed economicità tramite lo strumento che la legge impone di utilizzare per lo scopo.

Detto questo, appare interessante confrontare gli assunti di principio con la pratica operativa; infatti recentemente il T.A.R. Lazio di Roma sez. III bis numero 6320 del 04 maggio u.s. trattando dell’esclusione del concorrente per verificata irregolarità sul possesso dei requisiti di ordine speciale (nel caso di specie trattavasi di comprova del requisito di ordine economico, ritenuto essenziale dalla lex di gara), ha precisato interessanti questioni. L’operatore economico nel caso di specie veniva sorteggiato per la verifica che ovviamente doveva espletarsi tramite sistema avcpass.

Il sistema però restituiva esito con errore alle istanze inoltrate e pertanto, non avendo ricevuto il RUP alcuna risposta dal sistema in ordine al requisito del fatturato specifico, richiedeva espressamente alla ditta la conferma ai sensi degli articoli 41, 42 e 48 del d.lgs. n. 163/2006, ricevendo risposta dalla stessa tramite l’AVCPASS ben oltre i dieci giorni stabiliti dall’art. 48, comma 2 del Codice degli appalti per fornire la prova del possesso dei requisiti.

Si rammenta che i dieci giorni sono stabiliti dall’art. 48, comma 2 del Codice dei Contratti ed è stato ritenuto perentorio dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 10, sulla base delle esigenze di celerità del procedimento propria della fase specifica in cui si inserisce l’adempimento stabilito dal citato articolo.

La Corte in motivazione, esclude il mancato uso del potere di soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante, stante la quantità di richieste inviate all’AVCPASS per ottenere conferma dei requisiti, richieste che avendo verificato pure la difficoltà del sistema telematico nella trasmissione della documentazione, culminavano in una ulteriore nota con la quale il RUP richiedeva alla ditta di inviare via pec i documenti già caricati sulla piattaforma AVCPass, alla quale seguivano due risposte dell’operatore, che in evasione, trasmetteva la documentazione ridetta.

Solo dopo tale trasmissione dunque, il RUP era posto in grado di effettuare la verifica richiesta dall’art. 48 del Codice degli appalti, verifica che dava come esito una insufficienza della documentazione inviata a dimostrare i requisiti di capacità economica e tecnica, sicché il RUP richiedeva ancora alla ditta di precisare e fornire “documentazione dettagliata e idonea a dimostrare forniture analoghe a quelle oggetto del bando”.

Va tenuto conto che al momento di concretizzare il controllo previsto dall’art. 48 del Codice degli appalti sui requisiti di capacità economica e tecnica, con riferimento alle forniture analoghe, la ricorrente non ha collaborato, in un certo senso autoescludendosi dalla gara, perché in primo luogo quei requisiti erano a pena di esclusione e perché ai sensi dell’art. 48, comma 2 citato nel caso in cui aggiudicatario e secondo graduato non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, si applicano le sanzioni individuate al comma 1 e cioè l’esclusione dalla gara, l’escussione dalla cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza, con conseguente reiezione della censura.

Ecco quindi come le esigenze di celerità del termine per la comprova, si intrecciano con la difficoltà operativa di utilizzazione del sistema avcpass, nonché con la “linea sottile” del soccorso istruttorio, non resta che attendere ulteriori indicazioni da parte della Giurisprudenza per un segmento in sicura evoluzione.

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Avv. Giuseppe Croce
Avvocato specializzato in materia di diritto civile e amministrativo, esperto in materia di appalti pubblici
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