Questo articolo è valutato
( vote)Nella determinazione del valore di un appalto bisogna rispettare quanto prescritto dall’art. 29 del D.lgs. 163/2006 al comma 1 prescrive “Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto” soprattutto questo ultimo periodo “compresa qualsiasi forma di opzioni o rinnovo …” sembra che sotto intenda in capo alle stazioni appaltanti, la capacità di attuare una programmazione della spesa, tale che renda possibile quantificare già diversi anni prima la spesa necessaria per la realizzazione di un servizio/fornitura/lavoro nonché il suo eventuale rinnovo, in modo che i beni/servizi si possano acquisire attraverso procedure ad hoc, senza dover necessariamente ricorrere ad affidamenti di urgenza. Sicuramente per quanto concerne i lavori la maggior parte delle S.A. sono già avvezze alla programmazione economica e tecnica; cosa forse più difficile da delineare è la programmazione di servizi e forniture. Ciò nonostante partendo da un’analisi della spesa effettuata negli anni precedenti è possibile fare una programmazione a lungo termine ed attuare procedure nel rispetto dei principi del codice degli Appalti; infatti il comma 4 del medesimo articolo stabilisce “Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato”, e quindi si può dire che definisca il frazionamento artificioso come la volontà dell’Amministrazione di suddividere un importo di una procedura al fine di assoggettarla a delle norme e procedure (semplificate), piuttosto che ad altre.
Il divieto del frazionamento artificioso viene rimarcato anche nell’art. 125 dedicato alle procedure di acquisizione in economia e al comma 13 stabilisce “Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia”. Le stazioni appaltanti devono, pertanto, prestare la massima attenzione nelle corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo, evitando l’artificioso frazionamento delle commesse pubbliche per non incorrere nella violazione delle suddette disposizioni.