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Parere n. 15 del 25/2/2015

PREC 200/14/S

La valutazione della proporzionalità e ragionevolezza dei requisiti (speciali) richiesti deve avvenire in concreto ed in relazione sia alle specificità delle prestazioni da eseguire sia al valore dell’appalto e tenendo conto dell’interesse concreto perseguito dall’amministrazione aggiudicatrice

“In ordine all’applicazione degli artt. 41 e 42, d.lgs. 163/2006 ed alla previsione nei bandi di gara dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria, le stazioni appaltanti hanno discrezionalità nel fissare i requisiti speciali di partecipazione, anche eventualmente prevedendo nel bando di gara clausole condizionanti la partecipazione più restrittive rispetto a quelle individuate dal Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, la facoltà  riconosciuta alle stazioni appaltanti di stabilire discrezionalmente requisiti speciali di partecipazione anche più restrittivi deve essere esercitata nei limiti della ragionevolezza, proporzionalità e del rispetto del principio della  libera concorrenza, così da garantire l’apertura del mercato e l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti che possano ritenersi affidabili rispetto all’oggetto dell’appalto da eseguire (tra gli altri: Cons. Stato, sez. V,  14.12.2006, n. 7448; Cons. Stato, sez. V, 2.02.2010, n. 426; parere di precontenzioso n. 125 del 6.06.2014). La valutazione della proporzionalità e ragionevolezza dei requisiti richiesti deve avvenire in concreto ed in relazione sia alle specificità delle prestazioni da eseguire sia al valore dell’appalto e tenendo conto dell’interesse concreto perseguito dall’amministrazione aggiudicatrice (in tal senso, si veda il parere di precontenzioso n. 132 del 6.06.2014; parere di precontenzioso n. 149 del  20.06.2014). I requisiti non devono essere, quindi, manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza (determinazione n. 4/2012)”.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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