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( votes)I principi generali di imparzialità, correttezza, buona fede, logicità e coerenza della motivazione, e in particolare i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, vengono rispettati anche attraverso la scelta di forme di pubblicità coerenti con la tipologia e l’importo del contratto da affidare. Dunque per una concessione di servizi, sebbene sappiamo che, non sia vincolata all’applicazione di tutte le parti del d.lgs. 163/2006, va innanzitutto esaminato il valore dell’affidamento, in modo da confrontarlo con le soglie comunitarie e scegliere la pubblicità adeguata. Con un importo superiore alla soglia comunitaria la sola pubblicazione all’albo pretorio è fortemente insufficiente. Peraltro, anche al giurisprudenza nazionale, ha ritenuto insufficiente la pubblicità mediante affissione all’albo pretorio nel caso di affidamento di concessione di servizio pubblico locale (cfr. T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 27-01-2011, n. 162 e anche AVCP, deliberazione 18 aprile 2012, n. 39).