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( votes)In base al combinato disposto dell’art. 24 della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 13 del d. lgs. n. 163 del 2006, nonché in base ai principi affermati in giurisprudenza (in materia di legittimazione al ricorso del concorrente escluso dalla procedura di gara), l’operatore economico, escluso dalla gara con provvedimento divenuto definitivo, è carente della legittimazione e dell’interesse all’accesso agli atti di gara, consentito a mente dell’art. 13 del d. lgs. cit., ove “sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. Il concorrente, non avendo impugnato la propria esclusione dalla gara nei termini, non riveste una posizione differenziata e non è di conseguenza titolare di un interesse qualificato. La sua richiesta di accesso agli atti infatti, avendo perso la finalità precipua di strumento per la tutela di interessi individuali, si atteggia a controllo generalizzato sull’operato della stazione appaltante ed in quanto tale non consentito dall’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990.