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Ai sensi dell’art 13 comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 163 del 2006 “Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”. Secondo la prevalente interpretazione, la disposizione, ha introdotto un’ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990, da applicare esclusivamente nei casi in cui l’accesso sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall’offerente in sede di presentazione dell’offerta. La riservatezza, in quanto eccezionale rispetto al principio dell’accesso e della trasparenza, deve infatti, trovare delle congrue motivazioni, che non possono solo essere meramente asserite dall’interessato, ma devono trovare un principio di prova da sottoporre al vaglio della stazione appaltante, la quale non può limitarsi a prendere atto delle asserzioni di segretezza fatte dall’offerente. Un corretto bilanciamento tra le ragioni della riservatezza e quelle dell’accesso (nell’ottica del legislatore, prevalenti nella generalità dei casi) richiede che le prime siano sindacate dalla stazione appaltante e, ove ritenute prevalenti, oggetto di adeguata motivazione. La Stazione Appaltante dunque può legittimamente negare l’accesso  alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali solo se giustificato da una esplicita e comprovata esistenza di segreto industriale o commerciale custodito negli atti di gara e comunque se e nella misura in cui la loro acquisizione non risulti in ogni caso utile al richiedente per la difesa dei propri interessi in uno specifico giudizio.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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