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( votes)In linea generale il principio della segretezza dell’offerta economica è presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio dei concorrenti, intendendosi così garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo – volitivo che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica ed in particolare con l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri attraverso cui quest’ultima viene valutata. (Consiglio di Stato, Sezione Quinta Sentenza numero 2734 dell’11 maggio 2012). Tuttavia, l’applicazione del predetto principio generale presuppone la partecipazione alla gara di più di un concorrente.
L’Amministrazione, pertanto, in tale particolare fattispecie, può ispirare la sua condotta al principio di conservazione degli atti giuridici e al divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, evitando di annullare, una procedura le cui risultanze ben possono essere valorizzate senza lesione alcuna della “par condicio” tra i partecipanti (in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 05.3.2010, n. 1299). Sussiste sempre, infatti, a carico dell’Amministrazione, nell’ambito di un appalto pubblico, l’obbligo di valutare adeguatamente se sussista o meno, in relazione allo specifico vizio riscontrato, un interesse alla conservazione degli atti compiuti prevalente su quello dell’annullamento degli stessi atti, ove non risultino pregiudicati i fondamentali principi del rispetto delle regole di gara e della correlata “par condicio” che tale rispetto garantisce (Cons. Stato, sez. V, 14.9.2010, n. 6695; Cons. Stato, sez. V, 12.2.2010, n. 743 – ANAC n. 204 del 18.11.2010.)