Questo articolo è valutato
( votes)La verifica viene effettuata mediante sorteggio pubblico tra i concorrenti (nella misura minima del 10%) che hanno reso le informazioni previste per la partecipazione alla gara, mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il sorteggio deve essere effettuato dopo l’apertura delle buste amministrative e prima dell’apertura delle buste economiche.
Il sorteggio non può aver luogo se la prima seduta di gara pubblica si conclude con ammissioni con riserva. Il sorteggio ex art. 48 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 – sempre in seduta pubblica – sarà effettuato solo dopo aver sciolto le riserve.
Se il concorrente sorteggiato non fornisce la documentazione probatoria a comprova dei requisiti speciali dichiarati in sede di presentazione dell’offerta, la stazione appaltante procede con l’applicazione della triplice sanzione e nella successiva seduta di gara pubblica comunica l’esclusione ma non procede a nuovo sorteggio.