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( votes)DELIBERA N. 1148 DEL 12 dicembre 2018
PREC 212/18/L
“non possono ritenersi legittime tutte quelle clausole del bando o del disciplinare di gara che limitino in modo ingiustificato tanto la libertà di stabilimento, quanto la libertà di prestazione di servizi”
“VISTI i Pareri di precontenzioso adottati con delibere n. 580 del 18 maggio 2016, n. 353 del 29 marzo 2017, n. 443 del 9 maggio 2018, i quali richiamano tutti il Comunicato del Presidente del 20 ottobre 2010 secondo cui, per generalizzato orientamento conforme della giurisprudenza «i bandi di gara non possono prevedere requisiti soggettivi dei concorrenti legati ad elementi di localizzazione territoriale, con effetti escludenti dalle gare pubbliche o con valore discriminante in sede di valutazione delle offerte, e non attinenti alle reali esigenze di esecuzione del contratto ma esclusivamente ai requisiti tecnico-organizzativi delle imprese» in quanto simili clausole rappresentano una violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza;…non possono ritenersi legittime tutte quelle clausole del bando o del disciplinare di gara che limitino in modo ingiustificato tanto la libertà di stabilimento, quanto la libertà di prestazione di servizi. La medesima giurisprudenza richiama le pronunce della Corte Costituzionale, la quale ha in più occasioni chiarito che discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio di eguaglianza, nonché con il principio in base al quale la regione “non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni” (art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione) (C. Cost., 26 giugno 2001 n. 207 e 22 dicembre 2006, n. 440);
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:
al fine di individuare le imprese da invitare, il criterio di selezione di tipo territoriale della distanza non superiore a 200 km dal luogo di esecuzione, cui è attribuito un punteggio notevole (20 punti), appare restrittivo della concorrenza e lesivo del principio di non discriminazione in quanto, di fatto, conferisce un vantaggio competitivo alle imprese che già operano nel territorio.”