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( votes)Sul concetto del requisito posseduto dalla mandataria in misura “maggioritaria”
“Non può essere, infatti, accolta la interpretazione ricavabile dall’atto di appello per cui il requisito maggioritario dovrebbe essere inteso nel senso della maggioranza “assoluta” e non “relativa” del raggruppamento, non essendoci alcun riferimento né nell’art. 83 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016 né nella lex di gara per una tale indicazione di requisito maggioritario.
Il dato testuale sia dell’art. 83 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016 sia della lex di gara si riferisce al requisito in misura “maggioritaria”, il che, in assenza di ulteriori previsioni, deve essere inteso nel senso letterale di misura “più grande” rispetto agli altri partecipanti al raggruppamento; né si può fare riferimento alle nozioni di “maggioranza”, che riguardano le regole di funzionamento degli organi collegiali.
In ogni caso, la interpretazione letterale dell’art. 83 comma 8 è anche idonea a soddisfare la ratio della norma, di assicurare che l’impresa capogruppo sia il soggetto prevalente nel raggruppamento, in quanto più qualificato e affidatario della parte preponderante dell’appalto al fine di evitare che la mandataria possa assumere, all’interno del raggruppamento, una posizione marginale, che si rifletterebbe poi nell’esecuzione della prestazione ( cfr. sulla ratio della previsione dell’art. 83 comma 8, Consiglio di Stato, Sez. V, 8 febbraio 2017, n. 560; Sez. III, 16 aprile 2018, n. 2257).”