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( vote)Il D.Lgs. 50/2016 all’art 32 prevede che l’amministrazione possa chiedere agli offerenti e all’aggiudicatario un prolungamento dei termini affinché si concludano le operazioni e si arrivi ad una stipula; infatti il c.4 stabilisce che: “L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine”; e il comma 8 “la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni (dall’aggiudicazione efficace), salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario”.
L’aggiudicatario, nell’ambito della sue autonome determinazioni imprenditoriali, sceglie se confermare la sua offerta ormai scaduta, addivenendo alla stipula, ovvero esercitare il suo diritto di recesso dalla fase della stipula.” (TAR Napoli, 14.01.2019 n. 201).