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Ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 è facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), a condizione che l’esonero dalla prestazione sia adeguatamente motivato e subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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