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PREC 161/18/S

“la compilazione e sottoscrizione del DGUE da parte del legale rappresentante della concorrente appare conforme alla disciplina di gara e non integrante gli estremi della dichiarazione non veritiera facendo riferimento alla mancata indicazione di un precedente penale relativo a fattispecie di reato depenalizzato e comunque non rientrante tra le ipotesi espressamente previste dall’articolo 80 d.lgs. 50/2016”

“la giurisprudenza amministrativa ritiene che nelle procedure a evidenza pubblica assume un’autonoma rilevanza una dichiarazione non veritiera operando quale

causa di esclusione sulla base di quanto previsto all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione.

Ma è altrettanto vero che, con riferimento al caso di specie, il soggetto interessato non solo ha reso la dichiarazione secondo quanto richiesto nel documento DGUE così come predisposto dalla stazione appaltante, ma l’omessa indicazione della condanna penale per reato depenalizzato, non rientra comunque tra quelli ostativi alla partecipazione alla gara. Secondo infatti il disposto dell’art. 2, comma 2, c.p., risultano quindi cessati gli effetti penali della suddetta condanna a prescindere dal provvedimento di revoca disposto dal giudice competente che non integra l’effetto abrogativo della fattispecie criminosa.

La dichiarazione non sembra quindi assumere i profili di una dichiarazione non veritiera anche tenuto conto che l’operatore economico risulta aver comunque attivato la richiesta di revoca del decreto penale in data antecedente (31.7.2017) alla partecipazione alla procedura de qua e alla sottoscrizione del relativo DGUE (Sul punto cfr. TAR Campania – Napoli, sentenza n. 3518 del 30 giugno 2017; TAR Calabria – Catanzaro, sentenza del 22 marzo 2017).

In base a tutto quanto sopra rappresentato e alla luce delle considerazioni sopra esposte,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che, la compilazione e sottoscrizione del DGUE da parte del legale rappresentante della concorrente appare conforme alla disciplina di gara e non integrante gli estremi della dichiarazione non veritiera facendo riferimento alla mancata indicazione di un precedente penale relativo a fattispecie di reato depenalizzato e comunque non rientrante tra le  ipotesi espressamente previste dall’articolo 80 d.lgs. 50/2016.”

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