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( votes)PREC 166/18/F
Non è contrario alla normativa vigente il fatto che i membri della Commissione di gara siano, in tutto o in parte, gli stessi di una precedente procedura, stante la previsione dell’art. 77, comma 11 del Codice
“per quanto attiene alla composizione della commissione giudicatrice, che l’art. 77, comma 4, del codice dei contratti pubblici prevede l’incompatibilità, quale componente della commissione giudicatrice, di coloro che hanno svolto funzioni decisorie autonome nella predisposizione degli atti di gara. Non è in primo luogo contrario alla normativa vigente il fatto che i membri della Commissione di gara siano, in tutto o in parte, gli stessi di una precedente procedura, stante la previsione del richiamato art. 77, che al comma 11 stabilisce che, in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluni dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione. Occorre inoltre ricordare che, per potersi concretizzare l’incompatibilità, non è sufficiente che al singolo funzionario sia stato affidato un qualsivoglia incarico tecnico-amministrativo, ma occorre che nel caso concreto possa venirne oggettivamente messa in discussione la garanzia di imparzialità: il che si verifica quante volte siano individuati quali commissari di gara soggetti che abbiano svolto incarichi – relativi al medesimo appalto – come compiti di progettazione, di verifica della progettazione, di predisposizione della legge di gara e simili, e non anche incarichi amministrativi o tecnici riferiti ad altre gare (Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2017, n. 1320);”