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Errore nella stesura dell’offerta economica e soccorso istruttorio

“La questione che si pone nel caso in esame, dunque, è di stabilire se, una volta appurate l’incongruenza e la contraddittorietà del dato fornito come costo della manodopera dall’aggiudicataria, rispetto alla percentuale di ribasso dalla medesima indicata (la cui applicazione, come visto, avrebbe dovuto portare ad un cifra inferiore), sia stato legittimo, da parte della S.A., procedere ex post alla correzione di quello che essa ha interpretato come un errore materiale …. Nel caso di specie non si era in presenza di documentazione incompleta, bensì di un errore nel quale è incorsa l’impresa contro-interessata alla gara, nella stesura dell’offerta economica, errore del quale la stazione appaltante si è avveduta in sede di controllo di congruità, a causa dell’incongruenza aritmetica tra la percentuale di ribasso offerta (rispetto al prezzo a base d’asta) ed il costo complessivo della manodopera…risulta legittimo il potere di rettifica di errori materiali o refusi, ma soltanto se circoscritto alle ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta e risulti palese che la dichiarazione discordante non è voluta, ma è frutto di un errore ostativo, da rettificare in applicazione dei principi civilistici contenuti negli artt. 1430-1433 del codice civile (cfr., nel solco di Cons. Stato, A.P., n. 9/2014, TAR Lazio Roma, II, n. 5060/2016; TAR Lombardia, IV, n. 1554/2016).”

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