Questo articolo è valutato
( votes)Il Comunicato Anac del 28/10/2015, chiarendo le modalità di trasmissione dei dati relativi alle varianti in corso d’opera, ha ripreso quanto indicato nella FAQ A39 relativa alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” precisando quanto segue: “l’espressione ‘nuovo contratto’ si riferisce anche «ai contratti aventi ad oggetto varianti in corso d’opera che superino il quinto dell’importo complessivo dell’appalto (il cosiddetto ‘quinto d’obbligo’, n.d.r.). Pertanto, solo se la modifica supera il quinto d’obbligo, deve essere richiesto un nuovo CIG.