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( votes)Il termine che la stazione appaltante discrezionalmente attribuisce all’operatore economico prima dell’aggiudicazione per produrre la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione alla gara che sono nella sua esclusiva disponibilità è perentorio se, come tale, viene previsto nella legge di gara. Il fondamento normativo di tale opzione, rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che consente di superare anche la previsione di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, può essere rinvenuto nella norma dell’art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, la quale per l’affidamento e l’esecuzione di appalti, ai sensi del codice, impone il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza” (TAR Lazio, 19.02.2018 n. 1893).