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( votes)Parere n. 61 del 14/10/2014
PREC 91/14/L
L’indirizzo di questa Autorità è nel senso che la scelta concreta compiuta dalla stazione appaltante di onerare i concorrenti della definizione del costo del personale sia conforme alla normativa del codice dei contratti
“Con riferimento alla determinazione dei costi relativi al personale da parte delle aziende invece che della stazione appaltante, con l’Atto di Segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014 già erano stati evidenziati i risvolti problematici che presenta la norma, che consente di prospettare due strade interpretative: quella secondo cui la valutazione del prezzo debba avvenire scorporando il costo del personale dal resto delle voci indicate in sede di offerta dal concorrente, perché potrebbe avere un effetto distorsivo sulle gare d’appalto; quella secondo cui, il costo del personale, come quello relativo alla sicurezza, debbano essere determinati ex ante nel bando di gara dalla stazione appaltante, per sottrarli al confronto competitivo già solo per l’impossibilità per la stazione appaltante di conoscere l’effettivo costo del personale. Come già espresso da questa Autorità nel parere di precontenzioso n. 26 del 5 agosto 2014, cui si rinvia per una più ampia trattazione della questione, a fronte delle due possibili diverse interpretazioni dell’art. 82, comma 3-bis, d.lgs. 163/2006, il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa, che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e, come tale, non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante. Infatti, la predeterminazione del costo complessivo del personale può diventare un sovrapprezzo erogato all’aggiudicatario ovvero per le ipotesi di eventuale sottostima operata dalla stazione appaltante, una penalizzazione. Quindi, la valutazione del prezzo deve avvenire mediante lo scorporo del costo del personale dal resto delle voci indicate in sede di offerta dal concorrente, in quanto il prezzo più basso scaturisce proprio dall’offerta prospettata da quest’ultimo cui compete la definizione puntuale del costo della manodopera che lo stesso stima di dover sopportare in ragione della tipologia dell’opera in appalto. In conclusione, sulla base della norma in esame che non specifica se i costi del personale debbano essere predeterminati dalle imprese partecipanti alla procedura di gara oppure dalla stazione appaltante, l’indirizzo di questa Autorità è nel senso che la scelta concreta compiuta dalla stazione appaltante di onerare i concorrenti della definizione del costo del personale sia conforme alla normativa del codice dei contratti”.