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L’indicazione di una tipologia di CCNL non può escludere la partecipazione di una ditta del settore, che pur applicando un differente contratto, garantisce lo svolgimento del servizio richiesto

“Lo scopo di indicare un contratto di categoria, nel procedere alla determinazione delle condizioni economiche da porre a base d’asta, è quello di garantire un livello idoneo a consentire il rispetto del costo del lavoro risultante dalla contrattazione collettiva di categoria, riferito alla generalità delle imprese che ordinariamente esercitano l’attività oggetto dell’appalto; per cui vanno presi in considerazione i costi della manodopera che risultano dai contratti collettivi applicabili a tutte le imprese del settore, che sono potenzialmente partecipanti alla medesima. L’indicazione di una tipologia di contratto non può escludere la partecipazione di una ditta del settore, che pur applicando un differente contratto, garantisce lo svolgimento del servizio richiesto.

E’ stato infatti affermato che in assenza di un’espressa previsione della “lex specialis” di gara in ordine sia all’applicazione di uno specifico Contratto Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.), sia alla sanzione con l’esclusione di tutte quelle offerte che propongano un C.C.N.L. non corrispondente alla effettiva attività oggetto dell’appalto, è illegittima l’esclusione dalla procedura di gara motivata con riferimento all’asserito contrasto tra la clausola del capitolato (contenente solo la previsione dell’obbligo di applicare al personale dipendente dell’impresa partecipante alla gara il C.C.N.L. vigente per le specifiche attività attinenti l’oggetto dell’appalto) e il C.C.N.L. di settore proposto della ricorrente (T.A.R. Sardegna, sez. I, n. 724 del 19/05/2009)”.

Sull’interpretazione delle c.d. “clausole sociali”

“Il mantenimento dei livelli occupazionali in atto, con l’assunzione di tutti i dipendenti in servizio presuppone dunque, come suo primo e fondamentale presupposto, che l’impresa subentrante impieghi nel servizio un organico pari o superiore a quello dell’impresa uscente. La giurisprudenza ha del resto chiarito (cfr. CdS, V, n. 3850/2009) che “la c.d. clausola sociale va interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante”. “Va inoltre ricordato che anche nell’ipotesi in cui vi fosse stato l’obbligo di riassunzione, tuttavia “la clausola sociale va interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali” (Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 3850 del 2009)”.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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