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1 La legge di stabilità e il versamento dell’iva da parte delle Pubbliche Amministrazioni

La Legge di Stabilità introduce modificazioni al comma 6 dell`articolo 17 del D.P.R. 633/72 (istitutivo dell`iva), prevedendo che dal 1 gennaio 2015 la fatturazione, per le cessioni di  beni  e  per  le  prestazioni  di  servizi, sia effettuata in regime di inversione contabile:

La Legge di Stabilità 2015 stabilisce che:

«per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».

Nella nota informativa pubblicata lo scorso 9 gennaio, il Ministero delle Finanze, chiarisce che il decreto di attuazione previsto dalla Legge di Stabilità 2015 è attualmente in fase di perfezionamento. La legge prevede che le PA che abbiano acquistato beni e servizi, nel caso in cui non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’Imposta sul valore aggiunto, dovranno pagare direttamente all’Erario l’Iva addebitata dai fornitori. Il decreto prevede che lo split payment si applichi alle operazioni fatturate a partire dal 1°gennaio 2015. L’esigibilità dell’imposta  si pone nel momento in cui è  pagata la fattura o, su scelta della Pubblica Amministrazione che ha acquistato beni o servizi, al momento della ricezione della fattura. Secondo le istruzioni del MEF la Pubblica Amministrazione potrà effettuare il pagamento dell’IVA in tre differenti modalità:

1) attraverso un distinto versamento dell’IVA dovuta per ogni fattura la cui imposta diviene esigibile (il momento del pagamento o ricevimento fattura);

2) in ciascun giorno del mese, con un distinto pagamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta diviene esigibile in tale giorno;

3) entro il giorno 16 di ogni mese, con un pagamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta diviene esigibile nel mese precedente.

L’esigibilità dell’iva coincide quindi con il momento del pagamento che avviene nel termine di trenta giorni ed il versamento relativo segue tale processo. Si prevede però che fino al 31 marzo 2015 e in attesa dell’aggiornamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate, le PA avranno la possibilità di accantonare le somme che occorrono loro per il successivo pagamento dell’IVA che dovrà essere effettuato entro il 16 aprile 2015. Le disposizioni di cui al presente articolo, nelle more del rilascio, ai sensi dell’articolo 395 della  direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del  Consiglio dell’Unione europea – l’iva è, infatti, una imposta assoggettata alla disciplina dell’Unione europea – trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto e’ esigibile a partire dal  1º gennaio 2015.

Commentatori della norma intravedono in ogni caso un difetto nel fatto che si è provveduto all’adozione di una norma in pendenza di autorizzazione comunitaria.

Secondo le istruzioni del MEF la Pubblica Amministrazione potrà effettuare il pagamento dell’IVA in tre differenti modalità:

1) attraverso un distinto versamento dell’IVA dovuta per ogni fattura la cui imposta diviene esigibile;

2) in ciascun giorno del mese, con un distinto pagamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta diviene esigibile in tale giorno;

3) entro il giorno 16 di ogni mese, con un pagamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta diviene esigibile nel mese precedente.

2 La natura dell’imposta ed i relativi caratteri

L’Imposta sul valore aggiunto è una imposta indiretta che colpisce, ad ogni fase del ciclo produttivo e distributivo, il valore aggiunto – il margine realizzato – in ogni stadio di commercializzazione. L’iva è una imposta generale, si tratta infatti di una imposta generalizzata, non limitata a particolari fattispecie; neutrale, è un’imposta che colpisce i consumi e grava soltanto sull’effettivo utilizzatore finale del bene o del servizio, quindi non deve incidere in nessuna delle fasi di commercializzazione, numerose o meno che siano, che precedono la fase del consumo (privato consumatore finale); trasparente, è possibile quantificare immediatamente ed esattamente l’ammontare dell’imposta in qualsiasi stadio di commercializzazione. L’imposta colpisce solo il valore aggiunto che ciascuna fase del processo produttivo e distributivo aggiunge al bene, l’imposta dovuta, infatti, in ciascuna fase non si somma a quelle delle altre fasi. Il pagamento dell’iva da parte dei soggetti d’imposta,  che risulta essere tra le più evase, è pari alla differenza tra l’iva “a valle”, vale a dire l’iva addebitata dal soggetto passivo ai suoi clienti per le cessioni o prestazioni da lui operate, e l’iva “a monte”, vale a dire l’IVA che lo stesso soggetto passivo ha corrisposto ai suoi fornitori per le cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute.

Il pagamento dell’iva da parte dei soggetti d’imposta, che risulta essere tra le più evase, è pari alla differenza tra l’iva “a valle”, vale a dire l’iva addebitata dal soggetto passivo ai suoi clienti per le cessioni o prestazioni da lui operate, e l’iva “a monte”, vale a dire l’IVA che lo stesso soggetto passivo ha corrisposto ai suoi fornitori per le cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute.

3 Le nuove disposizioni in termini di versamento dell’imposta

Tenuto conto che gli acquisti della PA sono assoggettati all’imposta e che, come risulta da fonti Consip, gli acquisti medesimi della P.A. ammontano a circa 136 miliardi di euro, dato del 2011, la norma modifica l’attuale meccanismo del versamento, attribuendolo all’acquirente pubblico, al fine di ottenere certezza dell’effettivo versamento. Tale processo è analogo al meccanismo del sostituto d’imposta per i redditi da lavoro, mediante il quale, è il datore di lavoro che trattiene alla fonte e versa allo Stato una quota dell’irpef dovuta dal lavoratore.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 629, a partire dal 1° gennaio 2015:

•          il Fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA;

•          l’ente pagherà al fornitore soltanto l’imponibile e verserà l’IVA direttamente all’Erario.

            Gli unici casi di esclusione riguarderanno:     

•          le fatture emesse nel 2014 recanti la dicitura “IVA ad esigibilità immediata”;

•          le prestazioni di servizio soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Tenuto conto che gli acquisti della PA sono assoggettati all’imposta e che, come risulta da fonti Consip, gli acquisti medesimi della P.A ammontano a circa 136 miliardi di euro, dato del 2011, la norma modifica l’attuale meccanismo del versamento, attribuendolo all’acquirente pubblico, al fine di ottenere certezza dell’effettivo versamento.

Il cedente o prestatore annota – secondo le disposizioni di legge in materia tributaria – la fattura nelle scritture e, contestualmente, con apposita evidenza, l’IVA va riportata in diminuzione di quanto è dovuto nella liquidazione periodica e in diminuzione del totale del credito vantato nei confronti dell’ente pubblico.   L’ente pubblico, a sua volta, esegue il pagamento della fattura al netto dell’IVA che deve essere versata secondo regole ancora da definire. Il mancato o ritardato versamento dell’IVA è punito con la sanzione del 30% sulle somme; le somme dovute sono riscosse con l’atto di recupero di cui all’art. 1, comma 421, della L. 30.12.2004, n. 311.

4 Effetti dell’applicazione del reverse change

Tali disposizioni pone alle aziende problemi di liquidità, tenuto conto che le medesime utilizzavano l’iva incassata come un finanziamento. Gli operatori economici dovranno affrontare gli effetti conseguenti al versamento dell’I.V.A da parte dell’Ente, anche in conseguenza del problema inerente i ritardi dei pagamenti da parte degli enti medesimi. L’applicazione della norma rappresenta un problema organizzativo, almeno iniziale, dal punto di vista delle procedure contabili per le Amministrazioni. Gli enti dovranno affrontare, inoltre, il problema della gestione delle fatture,  in alcuni casi, addirittura, degli scontrini fiscali, pagati tramite i fondi economali, dell’utilizzo delle carte di credito e degli addebiti in conto tesoreria, come per esempio per le utenze telefoniche. Infatti gli addebiti  di tutte le fatture emesse dal 1 gennaio 2015 saranno limitati alla sola parte imponibile – al corrispettivo – escludendo l’ iva.

Gli enti dovranno affrontare, inoltre, il problema della gestione delle fatture,  in alcuni casi, addirittura,  degli scontrini fiscali, pagati tramite i fondi economali, dell’utilizzo delle carte di credito e degli addebiti in conto tesoreria, come per esempio per le utenze telefoniche. Infatti gli addebiti  di tutte le fatture emesse dal 1 gennaio 2015 saranno limitati alla sola parte imponibile – al corrispettivo – escludendo l’ iva.

5 Le disposizioni normative applicabili e la legge di stabilità. Confronti

Il Mef in data 9 gennaio ha fatto un comunicato sulle modalità (offrendo tre opzioni) di versamento. Il comma 629, lettera b della legge 190/2014 demandata a decreti, e non a comunicati, del Ministero dell’Economia e delle finanze le modalità ed i termini dei versamenti. La norma di riferimento – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 100, non modificata dalla legge di stabilità,  evidenzia all’art. 1.                            

 <<Entro il giorno 15 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare  complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni  imponibili,  e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e’ in possesso e per i quali  il  diritto alla  detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi necessari per il calcolo dell’imposta  sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi>>.

  Il successivo comma 5:

<<Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l’importo della differenza nei modi di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione. Se l’importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il versamento e’ effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ presentata, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta>>.

Tali disposizioni sono richiamate nel sito delle Agenzie delle Entrate.

Il Mef in data 9 gennaio ha fatto un comunicato sulle modalità (offrendo tre opzioni) di versamento. Il comma 629, lettera b della legge 190/2014 demandata a decreti, e non a comunicati, del Ministero dell’Economia e delle finanze le modalità ed i termini dei versamenti.

6 Avvio della procedura di split payment

Alcune Amministrazioni hanno già proceduto a pubblicare sul proprio sito un avviso che evidenzia l’entrata in vigore della norma di cui trattasi ed il fatto che l’iva non gli sarà pagata, ma sarà scorporata dalla fattura per essere poi versata dall’Ente, secondo le modalità indicate dal comunicato del Mef.

Alcune Amministrazioni hanno già proceduto a pubblicare sul proprio sito un avviso che evidenzia l’entrata in vigore della norma di cui trattasi ed il fatto che l’iva non gli sarà pagata, ma sarà scorporata dalla fattura per essere poi versata dall’Ente, secondo le modalità indicate dal comunicato del Mef.

Dal loro punto di vista alcune società hanno fatto pervenire un comunicato agli enti dove rilevano la necessità di ottenere una dichiarazione dall’ente medesimo, in merito alla qualificazione giuridica del committente per una corretta applicazione dello split payment o del reverse charge. Al fine di rendere applicabile la norme e di evitare eventuali sanzioni, sia nei confronti dell’ente sia nei confronti dell’operatore economico, all’ente è stato, in questo caso, inviato un modulo da compilare attestante quindi la soggettività di imposta del committente medesimo. Le ragionerie degli enti pubblici stanno al momento organizzando il loro lavoro per costituire un nuovo capitolo dove accantonare, per il versamento, l’iva, similarmente a quanto già avviene per la ritenuta d’acconto, dopo avere esperito la preliminare fase della liquidazione della spesa, in cui l’iva non e’ liquidata.

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Questo articolo è stato scritto da...

Beatrice Corradi
Dott.ssa Beatrice Corradi
Dirigente del Servizio Provveditorato, Affari generali e Gruppi Consiliari del Consiglio regionale della Liguria
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