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Si. L’art.38 comma 2 bis del D.Lgs 163/2006 stabilisce che “La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria”. Le stazioni appaltanti hanno il dovere di quantificare negli atti di gara l’ammontare della sanzione “.. in modo da autovincolare la loro condotta a garanzia  dell’imparzialità e della parità di trattamento nei confronti delle imprese  concorrenti; in caso di appalto suddiviso in lotti la  sanzione deve essere commisurata all’importo del lotto per cui si concorre…”

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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