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Gli artt. 56 e 57 del D. Lgs. 163/2006 consentono alle stazioni appaltanti mediante una procedura negoziata con pubblicazione di bando o senza pubblicazione di bando anche quando non abbiano ricevuto offerte ammissibili a seguito di procedura aperta, ristretta o dialogo competitivo. Entrambi gli articoli sottolineano “nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto”. Pertanto se si va ad alterare il dato economico del contratto prevedendo un aumento del corrispettivo, l’operazione può far scaturire l’interesse di ulteriori imprenditori diversi da quelli che avevano inizialmente risposto al bando. L’azione corretta, è quindi, quella di indire una nuova procedura.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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