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( vote)1. Premesse
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) L94 del 28 marzo 2014 delle tre nuove direttive in materia di appalti pubblici approvate lo scorso 15 gennaio 2014 dal Parlamento Europeo, ovvero:
- direttiva 2014/23/UE sui contratti di concessione (cd. direttiva concessioni, completamente innovativa rispetto alla precedente)
- direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE (cd. direttiva appalti)
- direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, che abroga la direttiva 2004/17/CE (cd. direttiva multiutilities)
i singoli Stati membri avranno 24 mesi di tempo, entro il 18 aprile 2016, per recepire le disposizioni ìvi contenute all’interno dei rispettivi ordinamenti nazionali.
Con le due direttive sugli appalti (nei settori ordinari e nei cd. settori speciali), in armonia con gli obiettivi strategici “Europa 2020”, l’intera struttura normativa delle precedenti direttive del 2004 è stata rivisitata al fine di accrescere l’efficienza della spesa pubblica, facilitando soprattutto la partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e prevedendo in generale una maggiore flessibilità procedurale degli affidamenti.
Fra le tante novità contenute nelle due citate nuove direttive, rilievo riveste in particolare l’introduzione dell’istituto del partenariato per l’innovazione nell’ambito degli appalti sia nei settori ordinari che nei cd. settori speciali.
Ai sensi dell’art. 26 della direttiva 2014/24/UE (per i settori ordinari) per l’aggiudicazione degli appalti «Gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di»
- applicare procedure aperte o ristrette;
- ricorrere a partenariati per l’innovazione;
- applicare una procedura competitiva con negoziazione o un dialogo competitivo (in caso di determinate situazioni ivi indicate).
Lo stesso art. 26 citato prevede inoltre che nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all’art. 32, «gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici ricorrano a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara».
L’art. 44 della direttiva 2014/25/UE, riprendendo la formulazione dell’art. 26 di cui sopra, dispone che per l’aggiudicazione degli appalti nei cd. settori speciali, «Gli Stati membri prevedono la possibilità per gli enti aggiudicatori di»
- applicare procedure aperte o ristrette o negoziate precedute da indizione di gara;
- applicare dialoghi competitivi e partenariati per l’innovazione (in caso di determinate situazioni ivi indicate).
Lo stesso art. 44 citato prevede inoltre che nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all’art. 50, «gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori ricorrano a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara».
Alla luce di quanto sopra, dunque, nella direttiva appalti e nella direttiva mutiutilities fra le varie novità rispetto alle precedenti direttive del 2004, si registra l’aumento delle tipologie di procedure a disposizione delle amministrazioni per la scelta dei contraenti: vengono, infatti, introdotte due nuove procedure entrambe caratterizzate da una presenza preponderante della negoziazione tra il soggetto pubblico e gli operatori economici.
In particolare, la prima delle due è la “procedura competitiva con negoziazione”per gli appalti nei settori ordinari, la quale prevede un articolato sistema attraverso il quale ogni operatore, in risposta ad un bando pubblicato da un’amministrazione, è invitato a presentare una propria offerta. Ciascuna offerta sarà oggetto di singola negoziazione tra il candidato e la stazione appaltante, all’esito delle quali sarà scelta l’offerta migliore.
La seconda procedura è denominata “partenariato per l’innovazione” e consente ad un’amministrazione che abbia la necessità di reperire un bene o un servizio che non è presente sul mercato, di istaurare un partenariato con una o più imprese per sviluppare il prodotto o sevizio o lavoro innovativo al fine di acquistarlo successivamente alla realizzazione. In sostanza si tratta di una procedura a formazione progressiva che consente all’amministrazione, in vari ed articolati steps, di collaborare con le imprese al fine di “creare” ex novo prodotti o servizi non ancora esistenti sul mercato. Il partenariato per l’innovazione, previsto sia per gli appalti relativi ai settori ordinari che per quelli dei cd. settori speciali, è funzionale, dunque, alla soddisfazione di un’esigenza dell’ente aggiudicatore che non è possibile esaudire attraverso le soluzioni già presenti sul mercato.
Il partenariato per l’innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano. Proprio in questo risiede l’“innovazione”: l’ente aggiudicatore avrà la possibilità di individuare uno o più partner privati con i quali creare ex novo dei prodotti, servizi o realizzare dei lavori, che poi verranno “acquisiti” dall’ente stesso successivamente alla conclusione della fase di creazione e sperimentazione.
Nel presente contributo si passerà ad esaminare la nuova figura del partenariato per l’innovazione facendo riferimento – per meri fini espositivi – alla sola disciplina contenuta nella direttiva 2014/24/UE per i settori ordinari la quale trova applicazione, mutatis mutandis, anche nella direttiva 2014/25/UE per i cd. settori speciali.
Fra le tante novità della direttiva 2014/24/UE e della direttiva 2014/25/UE si rileva l’introduzione dell’istituto del partenariato per l’innovazione nell’ambito degli appalti sia nei settori ordinari che nei cd. settori speciali
2. Perché una nuova procedura di affidamento?
Fino ad oggi le diverse possibilità di promuovere l’innovazione mediante gli appalti pubblici avevano dato pochi frutti: in Europa soltanto una quota molto bassa degli appalti pubblici ha mirato a promuovere l’innovazione.
Sulla consapevolezza che gli istituti disciplinati dalle precedenti direttive per l’affidamento di appalti innovativi sono risultati insufficienti, la Commissione europea già nella Comunicazione “Europa 2020” del 3 marzo 2010[1] ha evidenziato il ruolo centrale degli appalti pubblici per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del mercato unico europeo. Come evidenzia la Commissione, «Una maggior capacità di ricerca e sviluppo e di innovazione in tutti i settori dell’economia, associata ad un uso più efficiente delle risorse, migliorerà la competitività e favorirà la creazione di posti di lavoro».
Ed ancora la Commissione europea con il Libro Verde COM(2011)15 del 27 gennaio 2011 sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici al paragrafo 4.3., rubricato “Innovazione”, ha evidenziato le grandi potenzialità dell’Europa presenta non ancora sfruttate di guidare l’innovazione mediante gli appalti pubblici sottolineando che gli appalti pubblici di prodotti e servizi innovativi sono fondamentali per migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici in periodi di restrizioni di bilancio.
Le precedenti direttive UE in materia di appalti pubblici al fine di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad appalti orientati all’innovazione per stimolare il settore a trovare nuove soluzioni avanzate prevedevano diversi istituti che tuttavia si sono rivelati insufficienti, quali:
- i concorsi di progettazione, per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare piani e progetti in settori quali l’architettura, l’ingegneria o l’elaborazione dei dati: nell’ambito di tale procedura, ai partecipanti si chiede di presentare progetti al di fuori del rigido quadro del capitolato d’oneri; sono quindi liberi di presentare idee innovative che potrebbero essere utilizzate in una futura procedura di appalto;
- il dialogo competitivo nel caso di appalti particolarmente complessi, in cui le amministrazioni aggiudicatrici ritengono che l’uso della procedura aperta o ristretta non consentirà di aggiudicare l’appalto. In questa procedura le amministrazioni aggiudicatrici possono aprire un dialogo con i candidati per individuare e definire gli strumenti più adatti a soddisfare le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice;
- il cosiddetto “appalto pre-commerciale” di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 14 dicembre 2007, ossia l’appalto di soli servizi di ricerca e sviluppo per lo sviluppo di nuove soluzioni, prodotti o servizi che non sono ancora disponibili sul mercato, al fine di acquistare il prodotto o il servizio finale mediante una normale procedura di appalto pubblico in una fase successiva.
Al fine di favorire la strategia “Europa 2020”, con l’obiettivo, quindi, di conseguire l’innovazione attraverso gli appalti pubblici, il legislatore europeo ha messo mano alle direttive appalti del 2004 e ha previsto una specifica procedura di appalto che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di istituire un partenariato per l’innovazione a lungo termine per lo sviluppo e l’acquisto di nuovi prodotti e servizi caratterizzati da novità ed innovazione.
Come si legge nel Considerando (47) della direttiva 2014/24/UE «La ricerca e l’innovazione, comprese l’ecoinnovazione e l’innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l’innovazione. L’acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile».
Al fine di conseguire l’innovazione attraverso gli appalti pubblici, il legislatore europeo ha previsto una specifica procedura di appalto che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di istituire un partenariato per l’innovazione a lungo termine per lo sviluppo e l’acquisto di nuovi prodotti e servizi caratterizzati da novità ed innovazione
3. I partenariati per l’innovazione
Il Considerando (49) della direttiva 2014/24/UE fornisce chiare indicazioni con riferimento all’istituto del “partenariato per l’innovazione” in quanto chiarisce che «Se l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere accesso a una procedura di appalto specifica per quanto riguarda gli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Questa procedura specifica dovrebbe consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di istituire un partenariato per l’innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di prodotti, servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che tale prodotto o servizio possa essere fornito o tali lavori possano essere effettuati nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati, senza bisogno di una procedura d’appalto distinta per l’acquisto».
Affinché si possa realizzare un partenariato per l’innovazione è dunque necessario che lo sviluppo di un prodotto nuovo sia finalizzato all’acquisto dello stesso da parte dell’amministrazione (nei limiti dei costi massimi concordati preventivamente tra l’amministrazione e i partecipanti alla procedura di gara), senza la necessità di dover esperire una seconda gara per l’acquisto dei predetti prodotti.
Lo stesso Considerando (49) chiarisce che «Il partenariato per l’innovazione dovrebbe basarsi sulle norme procedurali applicabili alla procedura competitiva con negoziazione e l’unico criterio di aggiudicazione degli appalti dovrebbe essere quello del miglior rapporto qualità/prezzo, che è il più adatto per comparare le offerte concernenti soluzioni innovative». Il partenariato per l’innovazione dovrebbe basarsi sulle norme procedurali applicabili alla procedura competitiva con negoziazione in fasi successive[2].
Infine il Considerando (49) della direttiva 2014/24/UE evidenzia che «Riguardo a progetti innovativi di grandi dimensioni o a progetti di entità minore, il partenariato per l’innovazione dovrebbe essere strutturato in modo da poter creare la necessaria domanda di mercato che sia in grado di incentivare lo sviluppo di una soluzione innovativa senza precludere l’accesso al mercato stesso». Il legislatore europeo chiarisce che le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero ricorrere ai partenariati per l’innovazione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza (come con la creazione di partenariati per l’innovazione con diversi partner).
Il partenariato per l’innovazione, come dispone l’art. 31 della direttiva 2014/24/UE,
- punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici e i partecipanti;
- è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori;
- fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l’amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l’innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti (a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene).
L’art. 31 della direttiva 2014/24/UE disciplina, inoltre, la procedura di gara – che gli Stati membri dovranno prevedere con riferimento al partenariato per l’innovazione – la quale è assimilabile a una procedura ristretta con negoziazione nell’ambito del quale sono individuabili più fasi progressive:
- pubblicazione della documentazione di gara da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
- selezione dei candidati
- negoziazione fra l’amministrazione aggiudicatrice e i candidati
Qui di seguito verranno analizzate le suddette fasi.
- I FASE – pubblicazione della documentazione di gara
Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice
- identifica l’esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato;
- indica quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare: a tal fine le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura;
- indica i criteri o le regole obiettivi e non discriminatori che intende applicare, il numero minimo di candidati che intende invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’art. 65 della stessa direttiva 2014/24/UE e, all’occorrenza, il numero massimo;
- indica la scelta di instaurare il partenariato per l’innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate;
- definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l’innovazione con più partner, l’amministrazione aggiudicatrice non rivela agli altri partner le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner nel quadro del partenariato, senza l’accordo dello stesso;
- indica se le negoziazioni si svolgeranno in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara;
- indica se, sulla base degli obiettivi intermedi fissati che le parti devono raggiungere, dopo ogni fase il partenariato per l’innovazione potrà essere risolto o, nel caso di un partenariato con più partner, il numero dei partner potrà essere ridotto mediante la risoluzione di singoli contratti;
- può autorizzare gli offerenti a presentare varianti indicando contestualmente i requisiti minimi che le varianti devono soddisfare[3]. A tale riguardo si evidenzia il Considerando (48) della direttiva 2014/24/UE secondo cui «In considerazione dell’importanza dell’innovazione, occorre incoraggiare le amministrazioni aggiudicatrici a consentire varianti quanto più spesso possibile. Occorre pertanto attirare l’attenzione di tali autorità sulla necessità di definire i requisiti minimi che le varianti devono soddisfare prima di indicare che possono essere presentate varianti».
Nei partenariati per l’innovazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara, presentando le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa
Come prescrive l’art. 31, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
- II FASE – selezione dei candidati
L’art. 31 chiarisce che soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono partecipare alla procedura presentando progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall’amministrazione aggiudicatrice.
A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’art. 65 della stessa direttiva 2014/24/UE il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, i criteri o le regole obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all’occorrenza, il numero massimo: nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque, mentre ella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l’innovazione il numero minimo di candidati è tre (in ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza).
Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative.
Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’art. 67 (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
A tale riguardo, l’art. 67 dispone che l’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base:
- del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita (ex art. 68), e
- può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione[4].
- III FASE – negoziazione
Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l’innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara (nella documentazione di gara l’amministrazione aggiudicatrice indica se si avvarrà di tale opzione).
Le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte iniziali e tutte le offerte successive da essi presentate, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.
Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle (eventuali) modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
Le amministrazioni aggiudicatrici non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo.
La procedura di gara relativa al partenariato per l’innovazione, assimilabile a una procedura ristretta con negoziazione, si sviluppa in più fasi: 1) la pubblicazione della documentazione di gara 2) la selezione dei candidati 3) la negoziazione fra l’amministrazione e i candidati
4. Recepimento delle nuove direttive
In termini generali, nell’ambito del diritto europeo, le direttive (al contrario dei regolamenti) non hanno lo scopo di unificare il diritto, bensì il riavvicinamento delle legislazioni, così da permettere un’eliminazione graduale delle differenze tra le legislazioni nazionali: sono finalizzate al conseguimento di un determinato risultato da parte degli Stati membri che sono, quindi, vincolati, a tale obiettivo (e solo ad esso).
Invece, per quanto concerne la forma dei mezzi adottati dallo Stato per la realizzazione del risultato, è lasciata alla libera iniziativa degli stessi. In tal modo, anche quando si deve conseguire un obiettivo comunitario, gli Stati membri, nel perseguimento del risultato, possono nel contempo tenere conto delle le loro peculiarità nazionali. Ciò è possibile in quanto, a differenza del regolamento, la direttiva prescrive norme che non sostituiscono automaticamente quelle nazionali, anche se gli Stati hanno l’obbligo di adeguare la propria legislazione a quella comunitaria.
Nel processo di armonizzazione delle regole europee resta, inoltre, in capo ai singoli Stati membri la libertà di adottare, nelle materie coperte dalle direttive, altre disposizioni purché non siano contrastanti con le norme di diritto europee e con le direttive stesse.
Dunque la fase del recepimento riveste un ruolo fondamentale perché richiede da parte del nostro legislatore nazionale l’adozione di importanti e delicate scelte. Orbene, le decisioni che andranno assunte dovranno comunque rispettare le norma del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dovranno, altresì, assicurare il coordinamento con le disposizioni vigenti e garantire la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Paesi membri.
A tal fine il 29 agosto 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega per il recepimento delle tre direttive e, in tale ambito, rivisitare l’intero corpo normativo in materia con la redazione di un nuovo codice che abrogherà l’attuale codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006), prevedendo un adeguato regime transitorio.
In particolare, è previsto che il Governo, mediante decreto legislativo, recepisca le disposizioni dettate dalle direttive, e quindi anche la disciplina dettata per i partenariati per l’innovazione, attenendosi ai principi e criteri individuati dalla legge delega stessa quali:
- divieto di introduzione e mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie;
- compilazione di un unico testo normativa denominato “Codice dei contratti e delle concessioni pubbliche”, volto anche a garantire l’effettivo coordinamento con le ulteriori disposizioni normative in vigore nelle medesime materie, nel rispetto del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- razionalizzazione del quadro normativa in materia di appalti e delle concessioni pubbliche;
- semplificazione e armonizzazione delle disposizioni in materia di affidamento degli appalti e delle concessioni, attraverso anche la promozione di soluzioni innovative in materia di insediamenti nazionali produttivi strategici e in materia di rispetto dei vincoli idrogeologici;
- razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato;
- miglioramento delle condizioni di accesso al mercato per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione;
- previsione di una disciplina organica della materia delle concessioni pubbliche e individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea;
- definizione di un quadro regolatorio volto a rendere trasparente la partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell’ambito dei processi decisionali finalizzati all’aggiudicazione di appalti e concessioni pubbliche.
Si segnala che il testo della legge delega dovrà ora affrontare l’esame dei due rami del Parlamento. Una volta approvato, il Governo potrà procedere con l’emanazione del decreto legislativo, il cui termine è fissato per il 16 febbraio 2016.
Il 29 agosto 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega per il recepimento delle tre nuove direttive e, in tale ambito, rivisitare l’intero corpo normativo in materia con la redazione di un nuovo codice che abrogherà l’attuale codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006), nell’ambito del quale si avrà anche la disciplina dei partenariati per l’innovazione
5. Conclusioni
Il recepimento della disciplina dei partenariati per l’innovazione da parte dei singoli Stati membri costituisce un obbligo ai sensi dei richiamati art. 26 della direttiva 2014/24/UE e art. 44 della direttiva 2014/25/UE i quali prevedono che «Gli Stati membri prevedono»(il legislatore europeo non ha in tal caso previsto che gli Stati membri “possono prevedere” come per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)la possibilità per amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di ricorrere apartenariati per l’innovazione.
È auspicabile, dunque, che tale nuova procedura, caratterizzata dalla negoziazione fra amministrazioni e concorrenti, sia recepita nel nostro ordinamento nel rispetto delle finalità indicate nella legge delega oltreché delle norme vigenti senza che la stessa possa, in particolare, ingenerare forme di restrizione della concorrenza nel mercato di volta in volta interessato.
[1] Commissione europea – Comunicazione Europa 2020 del 3 marzo 2010
«Europa 2020 deve essere incentrata su tre priorità:
- crescita intelligente – sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione;
- crescita sostenibile – promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
- crescita inclusiva – promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale».
[2] A tale riguardo si pone in evidenza il Considerando (45) della direttiva 2014/24/UE secondo cui «La procedura competitiva con negoziazione dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di salvaguardia garantendo l’osservanza dei principi di parità di trattamento e di trasparenza»: in tal senso:
- è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici indichino preventivamente i requisiti minimi che caratterizzano la natura dell’appalto i quali non dovrebbero essere modificati nel corso delle negoziazioni;
- per garantire parità di trattamento a tutti gli operatori economici, i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione devono mantenersi stabili lungo l’intera procedura e non essere oggetto di negoziazione;
- le negoziazioni dovrebbero mirare a migliorare le offerte in modo da permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi perfettamente adeguati alle loro esigenze specifiche;
- le negoziazioni possono riguardare tutte le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi commissionati, fra cui ad esempio qualità, quantità, clausole commerciali e aspetti sociali, ambientali e innovativi, se e in quanto non costituiscano requisiti minimi;
- al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo, tutte le fasi dovrebbero essere debitamente documentate. Inoltre, tutte le offerte presentate nel corso della procedura dovrebbero essere presentate per iscritto.
[3] Libro Verde COM(2011)15 del 27 gennaio 2011, paragrafo 4.3. rubricato “Innovazione” «Al momento di preparare il bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici potrebbero anche decidere di autorizzare gli offerenti a presentare varianti. In tal caso, si potrebbero offrire beni o servizi che non corrispondono a quelli definiti dall’autorità aggiudicatrice, ma che soddisfano i requisiti tecnici minimi contenuti nel bando di gara. La possibilità di presentare offerte che differiscano dalle specifiche tecniche inizialmente definite dalle amministrazioni aggiudicatrici incoraggia gli operatori economici a proporre un maggior numero di servizi o prodotti innovativi, e quindi stimola la ricerca nel settore delle nuove tecnologie, consentendo agli utenti di sfruttare il progresso tecnologico».
[4] Art. 67, paragrafo 5 «L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo».
Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.
Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l’amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza”.