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( votes)1. Considerazioni generali
Con il decreto-legge n. 133 del 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre scorso, recante <<Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive>> e ribattezzato dai media Decreto Sblocca Italia, il Governo ha dato il via ad una serie eterogenea di interventi volti, appunto, a rilanciare l’asfittica economia italiana sotto i più svariati profili.
È prevista, in primo luogo, un’accelerazione nell’esecuzione di una serie di opere pubbliche, per lo più già pianificate, per le quali viene fissato un cronoprogramma stringente. E’ rifinanziato il c.d. fondo sblocca cantieri ed è stabilita una graduatoria tra le opere pubbliche considerate di rilevanza strategica da realizzare in via prioritaria; la norma detta anche la tempistica di tale realizzazione, il mancato rispetto della quale comporta la revoca dei relativi finanziamenti. Sono poi introdotte una serie di norme volte a semplificare le procedure e/o ad accelerare la realizzazione di opere pubbliche in numerosi ambiti settoriali, al fine dichiarato di favorire l’aumento della competitività, di attrarre nuovi investimenti e, in generale, di rilanciare il mercato e far crescere l’occupazione. I settori toccati spaziano dalle reti autostradali e di telecomunicazioni alle opere volte alla tutela ambientale con particolare riferimento alla mitigazione del dissesto idrogeologico, dai porti e aeroporti al settore dell’edilizia, a quello dell’energia e alla semplificazione burocratica.
Come è ormai consolidata abitudine del Governo, si introducono disposizioni che, pur intervenendo nei settori più disparati, seguono un medesimo fil rouge, in questo caso la cantierabilità delle opere pubbliche e la semplificazione e accelerazione di procedure al fine ultimo di rilanciare l’economia. Sono rimaste fuori dal testo definitivo del decreto legge alcune altre disposizioni per lo più non rientranti in tale ratio complessiva, espunte su richiesta del Quirinale, ultimamente più rigoroso nell’opporsi ai decreti omnibus. È saltata ad esempio la norma che prevedeva un ulteriore rinvio al 1° gennaio 2015 dell’obbligo di utilizzo del sistema informatico AVCPass per la verifica dei requisiti delle imprese ai fini della partecipazione alle gare. Ancora, non è stata confermata la disposizione sulle autorizzazioni paesaggistiche semplificate per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili. È stata inoltre cassata la norma che introduceva una procedura sperimentale applicabile alle sole opere pubbliche di importo compreso tra i 200 mila euro e il milione, con aggiudicazione dell’appalto in base al rating di legalità e ad un sorteggio. Ugualmente, è stata cassata la disposizione che prevedeva la possibilità per una amministrazione aggiudicatrice di affidare le funzioni di stazione appaltante ad altra amministrazione con ruolo di centrale di committenza anche per l’affidamento di procedure finalizzate alla stipula di contratti di partenariato pubblico-privato. Infine, non è stata confermata la norma che proponeva l’abolizione della responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore prevista dal D.L. n. 223/2006.
Circoscrivendo l’attenzione alla materia degli appalti pubblici, il Decreto Sblocca Italia ha introdotto alcune disposizioni di modifica del Codice dei Contratti che, di seguito, analizziamo in dettaglio.
Il Decreto Sblocca Italia prevede l’immediata cantierabilità di numerose opere pubbliche considerate strategiche e mira a realizzare una maggiore semplificazione burocratica nel settore dell’edilizia per il rilancio dell’economia.
2. Le semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione
L’art. 2 del D.L. n. 133 ha modificato gli artt. 174 e 175 del D.Lgs. n. 163/2006.[1]
L’art. 174 riguarda le concessioni relative a infrastrutture e detta le norme applicabili al concessionario, in particolare nei rapporti con i propri appaltatori. Questo articolo aveva già subito integrazioni ad opera del D.L. n. 69/2013 che aveva previsto – al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione – l’applicabilità anche a questo tipo di concessioni delle disposizioni di cui ai commi 3-bis 3-ter e 3-quater dell’art. 144, che regolamenta in generale le procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici.
Scopo delle modifiche introdotte dal Decreto Sblocca Italia è quello di rafforzare le garanzie del concedente nei confronti del concessionario di opere in project financing, i cui costi di investimento siano particolarmente rilevanti, per cui l’opera è articolata per lotti e il suo finanziamento bancario è legato a diversi elementi tecnico-economici. Si prevede, infatti, in caso di sviluppo del progetto per stralci funzionali, la caducazione della concessione, da indicare nel bando di gara, qualora entro tre anni non sia attestata la sostenibilità economico-finanziaria degli stralci successivi da primari istituti finanziari. Ciò comporta la conseguente possibilità per il concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell’intera opera.
In questo modo, dovrebbe essere in ogni caso garantita, anche nelle ipotesi di progetti particolarmente complessi, la piena realizzazione dell’intera opera oggetto di concessione, comprensiva di tutti gli stralci.
Tale previsione non è però applicabile alle concessioni o alle procedure di project financing il cui bando sia stato già pubblicato prima dell’entrata in vigore del decreto (ovvero prima del 13 settembre 2014).
L’art. 175, rubricato <<Promotore e finanza di progetto>> concerne invece le procedure della finanza di progetto per le quali si pone il medesimo problema di garantire adeguati livelli di bancabilità e sostenibilità economico-finanziaria dell’intero progetto infrastrutturale da realizzare. Il D. L. n. 133 interviene disponendo appunto l’applicabilità anche all’ipotesi in esame delle previsioni di cui all’art. 174 sopra esaminate riguardanti le concessioni relative a infrastrutture.
Infine, l’art. 2 in esame, al comma 4, prevede l’estensione della disciplina dettata dall’articolo 19 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, in materia di concessioni e defiscalizzazione anche agli interventi in finanza di progetto, già dichiarati di pubblico interesse, in precedenza esclusi dalla disciplina. Saranno quindi applicabili a tale tipo di interventi le disposizioni che prevedono la consultazione preliminare con gli operatori economici in caso di procedura ristretta, la dichiarazione di istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione e, infine, la risoluzione del contratto di concessione in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o collocamento di obbligazioni.
Si prevede, in caso di sviluppo del progetto per stralci funzionali, la caducazione della concessione, da indicare nel bando, se entro tre anni non sia attestata la sostenibilità economico-finanziaria degli stralci successivi e la possibilità di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell’intera opera.
3. Gli interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici
Un’altra disposizione che incide sul Codice dei contratti è l’art. 9 del decreto.[2] Tale norma individua un elenco di opere ed interventi da qualificare di “estrema urgenza”, per i quali sono introdotte alcune rilevanti deroghe al Codice dei contratti.
In primo luogo, la disposizione fa salve le ipotesi di estrema urgenza già qualificate dal D.Lgs. n. 163/2006 per i settori ordinari e per i settori speciali (ovvero quelli descritti dall’articolo 57, comma 2, lettera c) e dall’articolo 221, comma 1, lettera d) del Codice). Circoscrive le nuove ipotesi di estrema urgenza agli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, volti: alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; all’adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
Il compito di qualificare l’intervento come indifferibile e, pertanto, di estrema urgenza è assegnato all’Ente territoriale interessato. Ciò allo scopo dichiarato di responsabilizzare l’ente medesimo affinché non si abusi della qualificazione in questione e delle conseguenti deroghe normative, per una generalizzata e acritica applicazione della norma, ma si individuino in concreto e caso per caso le fattispecie ritenute di particolare rilevanza per la tipologia degli interventi menzionati.
In realtà, è legittimo chiedersi se gli enti interessati siano disposti ad assumersi tale responsabilità, con tutti i rischi che conseguono soprattutto in termini di aumento potenziale del contenzioso, laddove l’autorizzazione all’impiego di procedure derogatorie di estrema urgenza – per certi versi, non pienamente rispettose dei diritti dei concorrenti – può essere facilmente contestata sotto svariati profili.
Le semplificazioni normative previste, che devono comunque operare <<nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza>>, riguardano in via esclusiva i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.
In primo luogo, per tali interventi è previsto il venir meno dell’obbligo dello stand still, ovvero l’obbligo per le stazioni appaltanti di attendere, a scopo cautelativo, il trascorrere di un certo lasso di tempo prima di stipulare il contratto. Tale termine è di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, oppure, in caso di presentazione di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, di venti giorni dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.
Altra deroga al Codice dei contratti per gli interventi sopra menzionati è la possibilità per i concorrenti di non presentare la cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice.
Ribadito che la norma in esame riguarda solo i lavori – rientranti nelle tipologie indicate dal comma 1 dell’art. 9 in commento e dichiarati di estrema urgenza – che siano di importo inferiore alla soglia comunitaria e pertanto soggetti alle regole dettate dall’art. 122 del Codice, sono previste due semplificazioni procedurali. Innanzitutto, è previsto che il bando possa essere pubblicato in via esclusiva sul sito informatico della stazione appaltante, in deroga ai consueti obblighi di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, sui quotidiani ecc.
In secondo luogo, vengono dimezzati tutti i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte previsti dal comma 6 dell’art. 122 per i vari tipi di procedura.
In merito, le misure di semplificazione introdotte non paiono, invero, andare proprio nella direzione della tutela della concorrenza. La minore pubblicità ed il dimezzamento dei termini per la presentazione delle offerte sembrano, anzi, andare nella direzione opposta. Se lo scopo perseguito da Governo era quello di accelerare la procedura proprio in vista dell’estrema urgenza di intervento, si sarebbe potuto ipotizzare un altro tipo di snellimento procedurale, per esempio attinente al carico di informazioni o di adempimenti che i concorrenti devono subire nel corso della procedura di affidamento e nella fase successiva, di rendicontazione dei lavori in corso di esecuzione.
Lo stesso discorso vale per la previsione di deroga all’obbligo di rispetto dello stand still, che, in verità, è posto a tutela proprio dell’amministrazione e dei concorrenti, perché evita stipule frettolose di contratti magari destinati ad essere caducati a seguito dell’intervento del giudice.
Al contrario, il venir meno dell’obbligo di prestare cauzione provvisoria può essere letto nell’ottica di ridurre gli adempimenti a carico dei partecipanti ad una gara, pur essendo ben poca cosa a fronte della mole di oneri ricadenti sugli stessi.
L’art. 9 in esame prevede poi che agli interventi indifferibili di cui al comma 1, in quanto qualificati di estrema urgenza, possa applicarsi la normativa prevista per gli altri interventi di estrema urgenza, ovvero quelli di cui all’art. 57, comma 2, lett. c), per i quali è ammessa la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con le regole indicate dal comma 6 del medesimo articolo. La norma richiama infatti la procedura citata e ribadisce – se mai ce ne fosse stato bisogno, posto che viene ripreso il dettato dello stesso comma 6 – che devono essere rispettati i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e deve essere rivolto l’invito a partecipare ad almeno tre operatori economici.
Per i soli lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di alta formazione di importo non superiore a 200 mila euro, viene infine prevista una speciale procedura di “affidamento diretto” a cura del responsabile del procedimento, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e con invito a partecipare rivolto ad almeno cinque operatori economici.
È appena il caso di far notare l’utilizzo infelice della dizione “affidamento diretto” per una procedura che appare essere con chiarezza di cottimo fiduciario, visto l’obbligo di invitare almeno cinque operatori economici e la responsabilità conferita al responsabile del procedimento.
Agli interventi di estrema urgenza per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, la mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici, l’adeguamento alla normativa antisismica e la tutela ambientale e del patrimonio culturale si applicano alcune semplificazioni alle norme procedurali per ridurre i tempi di affidamento.
4. Le novità in materia di emissioni obbligazionarie da parte di società di progetto (project bond)
Il Decreto n. 133, all’art. 13, interviene sul tema delle obbligazioni e dei titoli di debito emessi da società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 del Codice appalti e disciplinate dagli artt. 157 e seguenti del Codice dei contratti[3].
La norma in questione, nell’apportare modifiche al citato art. 157, rende innanzitutto uniforme la definizione di investitore qualificato presente nel Codice appalti con quella utilizzata in altri testi legislativi ed, in particolare, nella normativa fiscale. In secondo luogo, dispone la soppressione dell’obbligo di emettere titoli nominativi rendendo possibile l’emissione di titoli al portatore. Detta modifica avrebbe lo scopo di rendere l’utilizzo di tale strumento finanziario più appetibile nel mercato dei capitali anche internazionale, dove i titoli hanno di regola la forma di titoli al portatore.
La norma prevede poi che anche le società e altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati siano a loro volta investitori qualificati: si tratta del tipico strumento impiegato nel mercato obbligazionario per effettuare questo tipo di investimenti.
All’art. 157 del codice sono poi aggiunti due commi: il 4-bis e il 4-ter. Con tali norme il legislatore mira a semplificare la costituzione, la circolazione e l’escussione delle garanzie prestate in favore degli obbligazionisti, superando gli ostacoli – anche normativi – collegati al trasferimento delle garanzie in caso di trasferimento delle obbligazioni e rendendo pertanto lo strumento più flessibile.
Il comma 4-ter è volto a coordinare il disposto dell’art. 157 con quanto già previsto dall’art. 176, comma 12, del Codice con riguardo al contraente generale in materia di emissione di obbligazioni. La disciplina concernente gli affidamenti a contraente generale contenuta nel codice degli appalti, infatti, già prevede la possibilità per quest’ultimo di emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti dell’articolo 2412 del codice civile e stabilisce il soggetto aggiudicatore debba garantire <<il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell’opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente>>.
L’art. 13 del decreto n. 133, come accennato, apporta modifiche anche all’art. 159 del D. Lgs. n. 163, in tema di subentro nella concessione. La novella normativa ha lo scopo di chiarire che la facoltà di designare una società che subentri al concessionario in caso di risoluzione del rapporto concessorio, per motivi attribuibili al concessionario, debba intendersi estesa anche in favore dei titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario medesimo. Si stabilisce inoltre che il meccanismo di subentro disciplinato dal citato art. 159 del Codice si applica nei confronti di tutti i soggetti titolari di un contratto di partenariato pubblico privato, a prescindere dalla specifica qualificazione di società di progetto.
L’art. 13 interviene anche sull’art. 160 del D. Lgs. n. 163 del 2006, recante norme sul privilegio sui crediti: si dispone che il privilegio generale possa essere concesso anche nell’ambito di rifinanziamenti e di finanziamenti sotto qualsiasi forma ivi compresi le emissioni obbligazionarie e titoli similari.
Sono introdotte infine modifiche anche all’art. 160-ter del Codice, miranti a includere anche i sottoscrittori di project bond tra i soggetti da tutelare nell’ambito del contratto di disponibilità disciplinato dalla disposizione in esame.
Se l’obiettivo delle modifiche apportate è quello di rendere appetibile sul mercato questo tipo di strumento finanziario e di attivare meccanismi rapidi che rilancino la crescita dell’economia, il legislatore non ha, a parere di chi scrive, propriamente scelto lo strumento più adatto, posto che i project bond sono di regola collegati ad opere pubbliche che hanno tempi lunghi di realizzazione. Oltre a ciò, il mercato ha bisogno di tempo per “prendere confidenza” con un nuovo strumento di investimento come quello esaminato.
Sono introdotte modifiche alla disciplina delle obbligazioni emesse dalla società di progetto, allo scopo di rendere appetibile sul mercato lo strumento dei project bond e di attivare meccanismi rapidi che rilancino la crescita dell’economia.
5. La semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati
Il Codice dei contratti ha subito modifiche anche ad opera dell’art. 34 del Decreto Sblocca Italia[4], riguardante misure di semplificazione e accelerazione delle procedure per la bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati.
Gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati, definiti dal D. Lgs. n. 152 del 2006, sono attività peculiari che necessitano di strumenti normativi specifici – attesa anche la finalità di protezione dell’ambiente e della salute umana – e relativamente ai quali le norme ordinarie previste in tema di appalti non sono pienamente confacenti. Il Codice dei contratti, infatti, disciplina essenzialmente l’attuazione di opere pubbliche intese come opere civili o strutturali, per le quali, di regola, non sorgono particolari problemi sotto il profilo della definizione dei livelli di progettazione o del rispetto della tempistica. Per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza, invece, considerata la peculiarità degli stessi, si riscontra costantemente, in sede di esecuzione, una serie di incertezze connesse alle caratteristiche proprie di un sito contaminato, incertezze per lo più correlate alla normativa vigente in materia ambientale e di bonifica, che prevede una verifica dello stato qualitativo e quantitativo del sito mediante metodi presuntivi in fase di progettazione e, in fase esecutiva, mediante una verifica continua di tale stato.
Le modifiche al Codice dei contratti apportate dai commi da 1 a 6 sono finalizzate a far fronte alle esigenze riscontrate – in fase di progettazione, aggiudicazione ed esecuzione – dalle amministrazioni pubbliche interessate da situazioni di criticità ambientale e a garantire l’esecuzione dell’intervento in termini più rapidi, pur nel rispetto dei principi di concorrenza e di legalità della procedura di gara.
Si prevede innanzitutto la possibilità di presentazione, già in sede di offerta, della documentazione indicata nel bando di gara al fine di accelerare, in presenza di procedure ad invito, la fase di verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, eventualmente richiesti nel bando medesimo.
Altra modifica di rilievo è quella apportata con il comma 2, che impedisce il ricorso all’istituto dell’avvalimento per il soddisfacimento del requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Dovrebbe in tal modo trovare soluzione l’annoso problema connesso al fatto che, spesso, tale requisito, richiesto dal D. Lgs. n. 152/2006 a comprova della idoneità tecnica, amministrativa e finanziaria alla gestione dei rifiuti da parte dei partecipanti ad una gara, non è realmente posseduto dal concorrente ma è oggetto di avvalimento ad opera di altra impresa ausiliaria, la quale, però, non interviene in fase esecutiva per la gestione del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, con tutte le prevedibili criticità che ne conseguono.
Il comma 3 dell’art. 34 consente il ricorso alla procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 57, comma 2, lett. c del Codice, per la realizzazione delle attività di bonifica e messa in sicurezza laddove ne sussistano le condizioni di urgenza ivi previste. Correlativamente a tale novella, il comma 4, intervenendo sull’art. 70 del D. lgs. n. 163/2006 e riconoscendo il carattere di pubblica utilità e di urgenza delle attività di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, estende a tale tipo di interventi la possibilità, nelle procedure ristrette e negoziate, di stabilire termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte più brevi dei termini minimi previsti in via ordinaria.
Ancora, con un’apposita modifica all’art. 132 del Codice, è prevista l’estensione della possibilità di ricorrere a varianti in corso d’opera anche per le opere di bonifica o messa in sicurezza di siti contaminati. Sempre nell’ottica di semplificare la procedura per la realizzazione di tali interventi, è stabilito inoltre che non siano da considerarsi varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20 per cento dell’importo previsto per la realizzazione dell’intera opera.
Infine, con un’integrazione all’art. 203 del D. Lgs. n. 163, è esteso anche ai lavori per la bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati la possibilità che il contratto di appalto, che prevede l’affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo, possa comprendere, oltre all’attività di esecuzione, anche quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell’affidamento, laddove ciò venga richiesto da particolari elementi di complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte. In altri termini, sarà possibile appaltare un intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base anche solo di un progetto preliminare, ovviando in tal modo alla consueta difficoltà di una precisa e puntuale definizione degli elaborati progettuali relativi agli interventi di bonifica di siti contaminati in fase di indizione della gara e di dettagliare in un secondo momento il progetto, fornendo, in tal modo, una più adeguata risposta alle esigenze tecniche riscontrate in fase di esecuzione.
È prevista la possibile riduzione dei termini di presentazione delle offerte, nonché altre misure di semplificazione, volte ed accelerare gli affidamenti degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati. Per tali opere è anche introdotta la possibilità di varianti in corso d’opera.
[1] Art. 2, cc. 1-3: <<1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 174, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4-ter. Il bando di gara, può altresì prevedere, nell’ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l’integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell’intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.”.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All’articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 174”.>>
[2] Art. 9: <<1. Fatti salvi i casi previsti dall’articolo 57, comma 2, lettera c) e dall’articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, costituisce “estrema urgenza”, la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell’Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:
a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;
b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;
c) all’adeguamento alla normativa antisismica;
d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza:
a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, non si applicano i commi 10 e 10 ter dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell’offerta di cui all’articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) i bandi di cui al comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;
c) i termini di cui al comma 6 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati;
d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori affidati ai sensi della presente lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento dell’importo della medesima categoria;
e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici. >>
[3] Art. 13 comma 1:<<Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 157:
1) al comma 1, le parole “del regolamento di attuazione” sono sostituite dalle seguenti:
“dell’articolo 100”; dopo le parole: “decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” sono inserite le seguenti: “fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”; le parole: “sono nominativi” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere dematerializzati”; le parole “non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi 1 e 2, e da 2415 a 2420 del codice civile”;
2) al comma 2, le parole: “I titoli e la relativa documentazione di offerta devono” sono sostituite dalle seguenti: “La documentazione di offerta deve”;
3) al comma 3, dopo le parole: “avvio della gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario” sono inserite le seguenti: “ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi”;
4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: “4-bis Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all’articolo 176, comma 12, del presente decreto in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito”;
b) all’articolo 159:
1) al comma 1 dopo le parole: “gli enti finanziatori” sono inserite le seguenti: “ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario”;
2) al comma 2-bis le parole: “di progetto costituite per” sono eliminate e sono sostituite con le parole “titolari di”;
c) All’articolo 160, comma 1, dopo le parole: “che finanziano” sono inserite le seguenti: “o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari,”; dopo le parole “beni mobili” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusi i crediti,”.
d) All’articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole “Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori” sono inserite le seguenti: “e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo 157 del presente decreto”. (…)>>
[4] Art. 34, cc. 1 – 6: <<1. Al comma 1-bis dell’articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell’articolo 62, comma 1», sono aggiunte le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
2. All’articolo 49 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
«1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell’iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
3. All’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nella misura strettamente necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , o».
4. All’articolo 70 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole:
«termini minimi previsti dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «,
nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi
della Parte quarta, Titolo V, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
5. All’articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo», sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 20 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».
6. All’articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163, al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni culturali,» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».>>